Art. 26 Trasformazione delle unita' tecniche in sedi all'estero 1. Dalla data di piena operativita', le unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9, con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unita' tecniche. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operativita'. Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI e' richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operativita'. 2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operativita' e' attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. 3. Con il regolamento di contabilita' sono stabilite le modalita' di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unita' tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.
Note all'art. 26: - Il testo dell'articolo 13 della citata legge n. 49 del 1987, e' il seguente: "Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo) - 1. Le unita' tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione. 2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonche' da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 3. I compiti delle unita' tecniche consistono: a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento; b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese. 4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) ed e), che risponde, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio. 5. Le unita' tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.". - Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9; - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note alle premesse - Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.