Art. 26 
 
 
       Trasformazione delle unita' tecniche in sedi all'estero 
 
  1. Dalla data di piena operativita',  le  unita'  tecniche  di  cui
all'articolo 13 della legge  n.  49  del  1987  e  le  relative  sedi
distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti
e le funzioni di cui  all'articolo  9,  con  il  trasferimento  delle
risorse strumentali in dotazione alle predette  unita'  tecniche.  Il
personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi
in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio  presso  il
MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operativita'.
Entro i successivi  sei  mesi,  gli  interessati  sono  confermati  o
trasferiti ad altro incarico con le modalita' di cui all'articolo 17,
comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32,
comma 4, della legge istitutiva che opti  per  il  mantenimento  alle
dipendenze del MAECI e' richiamato di diritto in servizio al MAECI  a
decorrere da data non successiva a quella di piena operativita'. 
  2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1,
della  legge  n.  49  del  1987  in  servizio  alla  data  di   piena
operativita' e' attribuito alle sedi all'estero per la durata e  alle
condizioni previste dal contratto individuale di lavoro,  nei  limiti
di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale
interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. 
  3. Con il regolamento di contabilita' sono stabilite  le  modalita'
di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio  delle
unita' tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'articolo 13 della citata  legge  n.  49
          del 1987, e' il seguente: 
                "Art. 13. (Unita' tecniche di cooperazione nei  Paesi
          in via di sviluppo) - 1. Le unita'  tecniche  di  cui  agli
          articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo
          dichiarati prioritari dal CICS con  accreditamento  diretto
          presso i Governi interessati nel quadro  degli  accordi  di
          cooperazione. 
              2. Le unita' tecniche sono costituite da esperti di cui
          all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e),  e  da  esperti
          tecnico-amministrativi assegnati dalla  Direzione  generale
          per la cooperazione  allo  sviluppo  nonche'  da  personale
          assumibile in loco con contratti a tempo determinato. 
              3. I compiti delle unita' tecniche consistono: 
              a) nella predisposizione e  nell'invio  alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati   e   di   ogni   elemento   di   informazione   utile
          all'individuazione,  all'istruttoria  e  alla   valutazione
          delle   iniziative   di   cooperazione   suscettibili    di
          finanziamento; 
              b) nella predisposizione e  nell'invio  alla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di
          dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di
          sviluppo del Paese di accreditamento e  sulla  cooperazione
          allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e
          da organismi internazionali; 
              c) nella supervisione e  nel  controllo  tecnico  delle
          iniziative di cooperazione in atto; 
              d) nello sdoganamento, controllo, custodia  e  consegna
          delle attrezzature  e  dei  beni  inviati  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione allo sviluppo; 
                e) nell'espletamento di ogni  altro  compito  atto  a
          garantire   il   buon   andamento   delle   iniziative   di
          cooperazione nel Paese. 
              4. Ciascuna unita' tecnica e' diretta da un esperto  di
          cui all'articolo  16,  comma  1,  lettera  c)  ed  e),  che
          risponde,  al   capo   della   rappresentanza   diplomatica
          competente per territorio. 
              5. Le  unita'  tecniche  sono  dotate  dalla  Direzione
          generale per la cooperazione  allo  sviluppo  dei  fondi  e
          delle  attrezzature  necessarie  per   l'espletamento   dei
          compiti ad esse affidati.". 
              - Per il testo dell'articolo 32 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9; 
              - Per il testo dell'articolo 17 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note alle premesse 
              - Per il testo dell'articolo 19 della citata  legge  n.
          125 del 2014, si veda nelle note all'articolo 9.