Art. 19 
 
Disposizioni relative al sistema  di  identificazione  degli  animali
  della specie bovina. Attuazione  della  direttiva  2014/64/UE,  che
  modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto  concerne  le  basi  di
  dati informatizzate che fanno  parte  delle  reti  di  sorveglianza
  degli Stati membri 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto  legislativo  22  maggio
1999, n. 196, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per  ciascun  animale  appartenente  alla  specie  bovina  sono
indicati: 
  a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di  cui
all'articolo  4,  paragrafo  1,  all'articolo   4-ter,   all'articolo
4-quater, paragrafo 1, e  all'articolo  4-quinquies  del  regolamento
(CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
luglio 2000, e successive modificazioni; 
  b) la data di nascita; 
  c) il sesso; 
  d) la razza o il mantello; 
  e) il codice di identificazione della  madre  o,  nel  caso  di  un
animale  importato  da  un  Paese   terzo,   il   codice   unico   di
identificazione del mezzo di  identificazione  individuale  assegnato
all'animale dallo Stato membro di destinazione  a  norma  del  citato
regolamento (CE) n. 1760/2000; 
  f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita; 
  g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale
e' stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda; 
  h) la data del decesso o della macellazione; 
  i) il tipo di mezzo di identificazione  elettronica,  se  applicato
all'animale». 
 
          Note all'art. 19: 
              Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo  22
          maggio 1999, n. 196 (Attuazione  della  direttiva  97/12/CE
          che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai
          problemi  di  polizia  sanitaria  in  materia   di   scambi
          intracomunitari di animali delle specie  bovina  e  suina),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1999, n. 146,
          S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 12. - 1. Presso il Ministero  della  sanita',  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
          aziende unita' sanitarie locali e'  istituita,  nei  limiti
          della   spesa   autorizzata   da   appositi   provvedimenti
          legislativi, una banca  dati  informatizzata  collegata  in
          rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
          3 e 4;  tali  informazioni  sono  trasmesse  dalle  aziende
          unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
          alle province autonome e al  Ministero  della  sanita';  il
          Ministero  perle  politiche  agricole   e'   interconnesso,
          attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
          ai  fini  dell'espletamento  delle  funzioni   di   propria
          competenza. 
              2. Per ciascun animale appartenente alla specie  bovina
          sono indicati: 
              a) il codice o i codici di identificazione unici per  i
          casi di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  all'articolo
          4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1,  e  all'articolo
          4-quinquies  del  regolamento   (CE)   n.   1760/2000   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio  2000,  e
          successive modificazioni; 
              b) la data di nascita; 
              c) il sesso; 
              d) la razza o il mantello; 
              e) il codice di identificazione della madre o, nel caso
          di un animale importato da un Paese terzo, il codice  unico
          di identificazione del mezzo di identificazione individuale
          assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione  a
          norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000; 
              f)  il  numero  di  identificazione   dell'azienda   di
          nascita; 
              g) i numeri di identificazione di tutte le  aziende  in
          cui l'animale e' stato  custodito  e  le  date  di  ciascun
          cambiamento di azienda; 
              h) la data del decesso o della macellazione; 
              i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica,  se
          applicato all'animale. 
              3. In relazione agli animali della  specie  suina  sono
          indicati: 
              a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine  o
          dell'allevamento   d'origine,   nonche'   il   numero   del
          certificato sanitario, quando prescritto; 
              b) il numero di  registrazione  dell'ultima  azienda  o
          dell'ultimo allevamento e, per  gli  animali  importati  da
          Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 
              4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: 
              a) il numero di  identificazione  che  deve  contenere,
          oltre la sigla IT  che  individua  lo  Stato  italiano,  un
          codice che non superi i dodici caratteri; 
              b)  il  nome  e  l'indirizzo  del  proprietario,  della
          persona fisica o giuridica responsabile. 
              4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
          agli animali della specie suina, sono fornite  a  decorrere
          dal 31 dicembre 2000. 
              5. La banca dati di cui al comma  1  e'  aggiornata  in
          modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241,   le   seguenti
          informazioni: 
              a) il numero di  identificazione  degli  animali  della
          specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
          della specie suina, le informazioni  di  cui  al  comma  3,
          lettera a); 
              b) un elenco dei movimenti  di  ciascun  animale  della
          specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per  gli
          animali  importati  da   paesi   terzi,   dall'azienda   di
          importazione;  per  gli  animali  della  specie  suina   le
          informazioni di cui al comma 3, lettera b). 
              5-bis. Le informazioni di cui al comma 5,  lettera  b),
          limitatamente  agli  animali  della  specie   suina,   sono
          fornite: 
              a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita,
          entro il 31 dicembre 2001; 
              b) per gli  animali  in  partenza  da  tutte  le  altre
          aziende, entro il 31 dicembre 2002. 
              6. Le informazioni di cui al comma  5  sono  conservate
          nella banca dati  per  almeno  i  tre  anni  successivi  al
          decesso dell'animale, se di  specie  bovina,  o  successivi
          all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
          di animali della specie suina. 
              6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli  animali
          della specie suina, la registrazione nella  banca  dati  di
          cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
          spostati,  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  o
          dell'allevamento di partenza, il numero di  identificazione
          dell'azienda o  dell'allevamento  di  arrivo,  la  data  di
          partenza o la data di arrivo.".