Art. 23 
 
 
                             Valutazione 
 
  1. L'avvio della  risoluzione  o  la  riduzione  e  conversione  di
azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale  ai  sensi
del Capo II nei confronti di un soggetto di  cui  all'articolo  2  e'
preceduto da una valutazione equa, prudente e  realistica  delle  sue
attivita' e passivita'. 
  2. La valutazione e' effettuata su incarico della Banca d'Italia da
un esperto indipendente, ivi  incluso  il  commissario  straordinario
nominato ai sensi dell'articolo 71 del Testo Unico Bancario. 
  3. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti
dei suoi organi nonche' i suoi dipendenti rispondono in caso di  dolo
o colpa grave.