Art. 39 
 
Mantenimento della continuita'  operativa  delle  reti  del  Servizio
  nazionale di protezione civile  e  completamento  del  piano  radar
  nazionale 
 
  1. Per l'anno 2016, in  relazione  alla  necessita'  e  urgenza  di
garantire senza soluzione di  continuita'  la  gestione  del  rischio
meteo-idrologico ed idraulico  nelle  aree  di  accoglienza  e  negli
insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento
delle attivita' afferenti alla gestione,  alla  manutenzione  e  allo
sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica  al  suolo,  e
della rete dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali
regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento,  costituito
nell'ambito  delle  attivita'  di   protezione   civile,   ai   sensi
dell'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede
nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di  euro,  a
valere sul fondo di cui all'articolo 4. 
  2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano
i criteri e le modalita'  vigenti  ai  fini  della  ripartizione  del
contributo statale per la gestione, la  manutenzione  e  lo  sviluppo
delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della  rete
dei radar meteorologici utilizzati dai  centri  funzionali  regionali
operanti  nel   Sistema   nazionale   di   allertamento,   costituito
nell'ambito delle attivita' di protezione civile. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  dipartimento  della
protezione civile e' autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per
telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in
termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce,
ove occorra,  variante  agli  strumenti  urbanistici  e  comporta  la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  e  indifferibilita'  dei
lavori. Ai relativi oneri  si  provvede  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  3-bis  della
          citata legge n. 225 del 1992: 
              «Art.  3-bis  (Sistema  di  allerta  nazionale  per  il
          rischio meteo-idrogeologico e idraulico). - 1.  Nell'ambito
          delle attivita' di protezione civile, il sistema di allerta
          statale e regionale  e'  costituito  dagli  strumenti,  dai
          metodi e dalle modalita' stabiliti  per  sviluppare  e  per
          acquisire la conoscenza, le informazioni e le  valutazioni,
          in tempo reale, relative al preannuncio,  all'insorgenza  e
          all'evoluzione dei rischi conseguenti agli  eventi  di  cui
          all'art. 2 al fine di allertare e di attivare  il  Servizio
          nazionale  della  protezione  civile  ai  diversi   livelli
          territoriali. 
              2.  Nel  rispetto  delle  competenze  attribuite   alle
          regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il
          governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono
          assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle
          regioni, attraverso la rete dei Centri  funzionali  di  cui
          alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
          febbraio 2004, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004,  dal  Servizio
          meteorologico nazionale distribuito di cui al comma  4  del
          presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e
          di sorveglianza  e  dai  presidi  territoriali  di  cui  al
          decreto-legge 11  giugno  1998,  n.  180,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  1998,  n.  267,  e  al
          decreto-legge 12 ottobre  2000,  n.  279,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre  2000,  n.  365,
          nonche' dai centri di competenza e da ogni  altro  soggetto
          chiamato a concorrere  funzionalmente  e  operativamente  a
          tali reti. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento
          dei centri di competenza. 
              3. Sulla base dei livelli di rischio,  anche  previsti,
          di cui al comma 1, ogni regione provvede a  determinare  le
          procedure  e  le  modalita'  di  allertamento  del  proprio
          sistema  di  protezione  civile  ai  diversi   livelli   di
          competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7  settembre  2001,
          n.  343,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          novembre 2001, n. 401. 
              4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  disposizione  si  provvede   all'attuazione   del
          Servizio meteorologico nazionale  distribuito  (SMND),  nel
          rispetto della normativa vigente in materia per  i  diversi
          settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto  del
          Presidente della Repubblica. 
              5.    Le    amministrazioni    competenti    provvedono
          all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              Il  decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279  recante
          «Interventi urgenti per le  aree  a  rischio  idrogeologico
          molto elevato e in materia di protezione civile, nonche'  a
          favore di zone colpite da calamita' naturali» e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  ottobre  2000,  n.  239   e
          convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  legge
          11 dicembre 2000, n. 365 (Gazzetta  Ufficiale  11  dicembre
          2000, n. 288).