Art. 49 
 
 
   (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali) 
 
  1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e  5
e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e
dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione  e'  vincolata,  le
amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori,  alle  forniture,
ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi,  firmatari  di
tali accordi, un trattamento non meno favorevole di  quello  concesso
ai sensi del presente codice.