Art. 51 
 
 
                       (Suddivisione in lotti) 
 
  1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di  appalti
pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al  fine
di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti suddividono gli appalti in  lotti  funzionali  di
cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  qq),   ovvero   in   lotti
prestazionali di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  ggggg),  in
conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,
servizi e forniture.  Le  stazioni  appaltanti  motivano  la  mancata
suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella  lettera
di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139.  Nel
caso di  suddivisione  in  lotti,  il  relativo  valore  deve  essere
adeguato  in  modo   da   garantire   l'effettiva   possibilita'   di
partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie  imprese.
E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti  al
solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni  del  presente
codice, nonche' di  aggiudicare  tramite  l'aggregazione  artificiosa
degli appalti. 
  2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi', nel bando di  gara  o
nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate  per
un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. 
  Le stazioni appaltanti possono, anche ove  esista  la  facolta'  di
presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero
di lotti che possono  essere  aggiudicati  a  un  solo  offerente,  a
condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia  indicato
nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a  presentare
offerte o a negoziare.  Nei  medesimi  documenti  di  gara  indicano,
altresi', le regole o i criteri oggettivi e  non  discriminatori  che
intendono applicare per determinare quali lotti saranno  aggiudicati,
qualora  l'applicazione  dei  criteri  di   aggiudicazione   comporti
l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore
al numero massimo. 
  4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano
alcuni o  tutti  i  lotti  al  medesimo  offerente,  qualora  abbiano
specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare  interesse,
che si riservano tale possibilita' e indichino i lotti  o  gruppi  di
lotti che possono essere associati, nonche' le modalita' mediante cui
effettuare la valutazione comparativa  tra  le  offerte  sui  singoli
lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.