Art. 53 
 
 
                 (Accesso agli atti e riservatezza) 
 
  1. Salvo quanto espressamente  previsto  nel  presente  codice,  il
diritto di accesso agli atti delle  procedure  di  affidamento  e  di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature  e  le
offerte, e' disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo  di
asta elettronica puo'  essere  esercitato  mediante  l'interrogazione
delle  registrazioni  di  sistema  informatico  che   contengono   la
documentazione in formato elettronico dei detti atti  ovvero  tramite
l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. 
  2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice  per  gli
appalti secretati o la cui esecuzione  richiede  speciali  misure  di
sicurezza, il diritto di accesso e' differito: 
  a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino  alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle medesime; 
  b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in
relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione  all'elenco
dei  soggetti  che  sono  stati  invitati  a  presentare  offerte   e
all'elenco dei soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;  ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito
l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il  loro  interesse,  dopo  la  comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni  appaltanti,  dei  nominativi  dei
candidati da invitare; 
  c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 
  d)  in  relazione  al  procedimento  di  verifica  della   anomalia
dell'offerta, fino all'aggiudicazione. 
  3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei  termini  ivi
previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi  in  qualsiasi
altro modo noti. 
  4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici  ufficiali  o  per
gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini  dell'articolo  326
del codice penale. 
  5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per  gli
appalti secretati o la cui esecuzione  richiede  speciali  misure  di
sicurezza sono  esclusi  il  diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di
divulgazione in relazione: 
  a)  alle  informazioni  fornite  nell'ambito   dell'offerta   o   a
giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata  e
comprovata   dichiarazione   dell'offerente,   segreti   tecnici    o
commerciali; 
  b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti  all'applicazione
del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in  atto,
relative ai contratti pubblici; 
  c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e  dell'organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore  del
contratto; 
  d)  alle  soluzioni  tecniche  e  ai  programmi   per   elaboratore
utilizzati dalla  stazione  appaltante  o  dal  gestore  del  sistema
informatico per le aste  elettroniche,  ove  coperti  da  diritti  di
privativa intellettuale. 
  6. In relazione all'ipotesi di cui  al  comma  5,  lettere  a),  e'
consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in  giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di  affidamento  del
contratto. 
  7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori  economici
condizioni intese a proteggere il  carattere  di  riservatezza  delle
informazioni   che   le   amministrazioni   aggiudicatrici    rendono
disponibili durante tutta la procedura di appalto. 
 
          Note all'art. 53 
              - Si riportano gli articoli 22 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi),  in  materia  di  accesso   ai   documenti
          amministrativi: 
              "Art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso) 
              1. Ai fini del presente capo si intende: 
              a)  per  "diritto  di  accesso",   il   diritto   degli
          interessati di prendere visione  e  di  estrarre  copia  di
          documenti amministrativi; 
              b)  per  "interessati",  tutti  i   soggetti   privati,
          compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi,
          che abbiano  un  interesse  diretto,  concreto  e  attuale,
          corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata  e
          collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso; 
              c)   per   "controinteressati",   tutti   i   soggetti,
          individuati o facilmente individuabili in base alla  natura
          del documento richiesto,  che  dall'esercizio  dell'accesso
          vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
              d)     per     "documento     amministrativo",     ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica o di qualunque altra specie del  contenuto
          di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
          procedimento, detenuti da una  pubblica  amministrazione  e
          concernenti    attivita'     di     pubblico     interesse,
          indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
          della loro disciplina sostanziale; 
              e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti  di
          diritto  pubblico  e  i   soggetti   di   diritto   privato
          limitatamente alla loro  attivita'  di  pubblico  interesse
          disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
              2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue
          rilevanti  finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce
          principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di
          favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita'
          e la trasparenza. 
              3. Tutti i documenti amministrativi  sono  accessibili,
          ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24,  commi  1,
          2, 3, 5 e 6. 
              4. Non sono accessibili le informazioni in possesso  di
          una pubblica  amministrazione  che  non  abbiano  forma  di
          documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a
          dati personali  da  parte  della  persona  cui  i  dati  si
          riferiscono. 
              5. L'acquisizione di documenti amministrativi da  parte
          di soggetti pubblici, ove non rientrante  nella  previsione
          dell'articolo  43,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  si
          informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
              6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a  quando
          la pubblica amministrazione  ha  l'obbligo  di  detenere  i
          documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.". 
              "Art.  23  (Ambito  di  applicazione  del  diritto   di
          accesso) 
              1. Il diritto di accesso  di  cui  all'articolo  22  si
          esercita nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni,
          delle aziende autonome e speciali, degli  enti  pubblici  e
          dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso  nei
          confronti delle Autorita' di garanzia  e  di  vigilanza  si
          esercita nell'ambito dei  rispettivi  ordinamenti,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 24.". 
              "Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) 
              1. Il diritto di accesso e' escluso: 
              a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
          della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,   e   successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
              b) nei procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
              c)  nei   confronti   dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
              d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
              2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
              3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate
          ad un controllo generalizzato dell'operato delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              4.  L'accesso  ai  documenti  amministrativi  non  puo'
          essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
          differimento. 
              5. I documenti contenenti  informazioni  connesse  agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
              6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
              b)  quando  l'accesso  possa  arrecare  pregiudizio  ai
          processi di formazione, di determinazione e  di  attuazione
          della politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
              e) quando i documenti riguardino l'attivita'  in  corso
          di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
              7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai   richiedenti
          l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.". 
              "Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e ricorsi) 
              1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed
          estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei  modi
          e con i limiti indicati dalla presente legge.  L'esame  dei
          documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'  subordinato
          soltanto al rimborso del costo di  riproduzione,  salve  le
          disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti
          di ricerca e di visura. 
              2. La richiesta di accesso  ai  documenti  deve  essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
              3.  Il  rifiuto,  il  differimento  e  la   limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
              4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,
          questa  si   intende   respinta.   In   caso   di   diniego
          dell'accesso, espresso o tacito, o  di  differimento  dello
          stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4,  il  richiedente
          puo'  presentare  ricorso   al   tribunale   amministrativo
          regionale ai sensi del  comma  5,  ovvero  chiedere,  nello
          stesso  termine  e   nei   confronti   degli   atti   delle
          amministrazioni  comunali,  provinciali  e  regionali,   al
          difensore civico competente per  ambito  territoriale,  ove
          costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
          Qualora tale organo non sia stato istituito, la  competenza
          e' attribuita al difensore civico competente  per  l'ambito
          territoriale immediatamente superiore. Nei confronti  degli
          atti delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
          Stato tale richiesta e' inoltrata presso la Commissione per
          l'accesso   di   cui   all'articolo   27   nonche'   presso
          l'amministrazione resistente.  Il  difensore  civico  o  la
          Commissione  per  l'accesso  si  pronunciano  entro  trenta
          giorni   dalla    presentazione    dell'istanza.    Scaduto
          infruttuosamente  tale  termine,  il  ricorso  si   intende
          respinto. Se il  difensore  civico  o  la  Commissione  per
          l'accesso   ritengono   illegittimo   il   diniego   o   il
          differimento, ne informano il richiedente e  lo  comunicano
          all'autorita'  disponente.   Se   questa   non   emana   il
          provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
          ricevimento della  comunicazione  del  difensore  civico  o
          della Commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora  il
          richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico  o
          alla Commissione, il termine di  cui  al  comma  5  decorre
          dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
          dell'esito della sua istanza al  difensore  civico  o  alla
          Commissione stessa. Se l'accesso e' negato o differito  per
          motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a
          soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante
          per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
          entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta,  decorso
          inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora  un
          procedimento di cui alla sezione III del capo I del  titolo
          I della parte III del decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
          medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,  relativo  al
          trattamento pubblico di dati  personali  da  parte  di  una
          pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai  documenti
          amministrativi, il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali chiede il parere, obbligatorio e non  vincolante,
          della    Commissione    per    l'accesso    ai    documenti
          amministrativi. La richiesta di parere sospende il  termine
          per la pronuncia  del  Garante  sino  all'acquisizione  del
          parere, e comunque per non oltre quindici  giorni.  Decorso
          inutilmente detto termine, il  Garante  adotta  la  propria
          decisione. 
              5. Le controversie relative  all'accesso  ai  documenti
          amministrativi sono disciplinate dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              5-bis. abrogato 
              6. abrogato.". 
              "Art. 26 (Obbligo di pubblicazione) 
              1. abrogato 
              2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme  predette,  le
          relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo  27
          e, in generale, e' data la massima pubblicita' a  tutte  le
          disposizioni attuative della presente legge e  a  tutte  le
          iniziative dirette a precisare ed a  rendere  effettivo  il
          diritto di accesso. 
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata.". 
              "Art.  27  (Commissione  per  l'accesso  ai   documenti
          amministrativi) 
              1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri  la  Commissione  per   l'accesso   ai   documenti
          amministrativi. 
              2.  La  Commissione  e'  nominata   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
          dei Ministri. Essa e'  presieduta  dal  sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  ed  e'
          composta da dieci membri, dei  quali  due  senatori  e  due
          deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
          quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2  aprile
          1979, n. 97,  anche  in  quiescenza,  su  designazione  dei
          rispettivi organi  di  autogoverno,  e  uno  scelto  fra  i
          professori di ruolo in materie  giuridiche.  E'  membro  di
          diritto della Commissione il  capo  della  struttura  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri  che  costituisce  il
          supporto   organizzativo   per   il   funzionamento   della
          Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un numero  di
          esperti non superiore a cinque unita',  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza   dei
          presenti.  L'assenza  dei   componenti   per   tre   sedute
          consecutive ne determina la decadenza. 
              3. La Commissione e' rinnovata ogni  tre  anni.  Per  i
          membri parlamentari si procede a nuova nomina  in  caso  di
          scadenza o scioglimento anticipato delle Camere  nel  corso
          del triennio. 
              4. abrogato 
              5. La Commissione  adotta  le  determinazioni  previste
          dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato  il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla presente legge; redige una  relazione  annuale  sulla
          trasparenza dell'attivita' della pubblica  amministrazione,
          che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio  dei
          Ministri;  propone   al   Governo   modifiche   dei   testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia  garanzia  del  diritto  di  accesso   di   cui
          all'articolo 22. 
              6. Tutte le amministrazioni sono  tenute  a  comunicare
          alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima,  le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
              7. abrogato.". 
              "Art. 28 (Modifica dell'articolo 15 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
          1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) 
              1. L'articolo 15 del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 15.  (Segreto  d'ufficio).  1.  L'impiegato  deve
          mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a  chi
          non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
          od operazioni amministrative, in corso o  concluse,  ovvero
          notizie di cui sia venuto a conoscenza a  causa  delle  sue
          funzioni al  di  fuori  delle  ipotesi  e  delle  modalita'
          previste dalle norme sul diritto  di  accesso.  Nell'ambito
          delle proprie  attribuzioni,  l'impiegato  preposto  ad  un
          ufficio rilascia copie ed estratti di atti e  documenti  di
          ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».". 
              - Si riporta l'articolo 326 del Codice penale: 
              "Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di  segreti  di
          ufficio) 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti  alle
          funzioni o al  servizio,  o  comunque  abusando  della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.".