Art. 37 
 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4,  comma
3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, e' punita con l'arresto  da
venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo
di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e  6,  7,
commi 2 e 4, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a
5.000 euro. 
  3. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo  25
gennaio  2010,  n.  8,   dopo   le   parole:   "sistema   informatico
dell'impresa" sono aggiunte le seguenti:  "nonche'  mancata  adozione
delle misure volte ad evitare  il  danneggiamento  o  la  distruzione
accidentale o dolosa dei dati  relativi  all'identificazione  univoca
degli esplosivi per uso civile". 
  4. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione
ed esportazione degli esplosivi di cui al presente  decreto,  nonche'
l'autorizzazione per lo svolgimento delle  procedure  di  valutazione
della conformita' degli esplosivi di cui all'articolo  23,  comma  1,
non possono essere  concesse,  o  se  concesse,  non  possono  essere
rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  5. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui  al  comma  4,  nonche'  dei
titolari  delle  licenze  di  polizia  per  il  trasporto,  deposito,
detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al  presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione  dell'autorizzazione  di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del Testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso  di  recidiva,  puo'  essere,
altresi', disposto il provvedimento di revoca. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, i provvedimenti di cui  al
comma 5 si applicano anche nei confronti di chiunque detiene, per  la
sua immissione sul mercato, un esplosivo, ovvero, se previsto, la sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque : 
    a)  la  marcatura  «CE  del  tipo»   ovvero   gli   estremi   del
riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle  leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773; 
    b) gli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero
dell'interno, ove previsto; 
    c)  le  complete  istruzioni  per  l'uso,  le  avvertenze  e   le
indicazioni per  il  trasporto  in  sicurezza,  nonche'  la  data  di
scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte  in  italiano,
con caratteri chiari e facilmente leggibili; 
    d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali  per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del  distributore
e per tracciare l'esplosivo. 
  7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  La  violazione
dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla  mancata
apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed e' punita con  l'arresto
da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro  a  200.000
euro. 
  8. Salvo quanto previsto dal  presente  decreto  e  dalle  relative
disposizioni di attuazione  restano  ferme  le  vigenti  disposizioni
penali e di pubblica sicurezza. 
  9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da  parte
degli operatori economici, per le quali non e' stabilita una  pena  o
una sanzione amministrativa e' punita con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda fino a 206 euro. 
 
            NOTE ALL'ART. 37 
            Il testo  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 8, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Art. 4 Disciplina sanzionatoria 
            1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero  detiene
          oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2  gennaio
          1997,  n.  7,  senza  avere  provveduto  agli   adempimenti
          preliminari di etichettatura previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti    per    l'identificazione     univoca,     la
          tracciabilita' e la sicurezza dei depositi e del trasporto,
          e' punito con l'arresto da venti giorni a tre  mesi  e  con
          l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. 
            2. All'articolo 53, primo comma, del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, dopo le  parole:  «commissione
          tecnica» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  oggetti
          esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
          7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la
          completa identificazione e la tracciabilita', oltre che  la
          sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa». 
            3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000  a
          euro 10.000 per le seguenti violazioni: 
          a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2; 
          b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema
             G.E.A.   del   Ministero    dell'interno,    ai    sensi
             dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del
             sistema informatico di  cui  al  comma  2  del  medesimo
             articolo; 
          c) mancata  verifica  periodica  trimestrale  del   sistema
             informatico dell'impresa nonche' mancata adozione  delle
             misure  volte  ad  evitare  il   danneggiamento   o   la
             distruzione  accidentale  o  dolosa  dei  dati  relativi
             all'identificazione  univoca  degli  esplosivi  per  uso
             civile; 
          d) omessa  o  incompleta  comunicazione,  a  richiesta  del
             Ministero   dell'interno,   dei   dati   necessari   per
             l'identificazione   degli   esplosivi,   dei   siti   di
             produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne
             vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione
             agli acquisiti ed alle vendite effettuate,  comprese  le
             informazioni commerciali connesse alle operazioni; 
          e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti  delle
             persone tenute,  al  di  fuori  del  normale  orario  di
             lavoro,  ad  essere   reperibili   per   comunicare   le
             informazioni   relative   alla   provenienza   ed   alla
             localizzazione  degli   esplosivi   commercializzati   o
             comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente  ed
             al cessionario. 
            4. Nei casi piu'  gravi  o  in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni di  cui  al  comma  3,  puo'  essere,  altresi',
          disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione  di
          polizia, ai sensi dell'articolo 10 del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza." 
            Il testo degli articoli 10 e 43  del  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno  1931,
          n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
            "Art. 43 (art. 42 T.U. 1926) 
            Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo'  essere
          conceduta la licenza di portare armi: 
          a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per  delitti
             non colposi contro le  persone  commessi  con  violenza,
             ovvero  per  furto,  rapina,  estorsione,  sequestro  di
             persona a scopo di rapina o di estorsione; 
          b) a chi ha riportato condanna  a  pena  restrittiva  della
             liberta'   personale   per   violenza    o    resistenza
             all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello
             Stato o contro l'ordine pubblico; 
          c) a chi ha riportato condanna per diserzione in  tempo  di
             guerra, anche se amnistiato,  o  per  porto  abusivo  di
             armi. 
            La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto
          diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare
          la sua buona condotta o non da' affidamento di non  abusare
          delle armi." 
            "Art. 10 (art. 9 T.U. 1926) 
            Le autorizzazioni di polizia possono  essere  revocate  o
          sospese in qualsiasi  momento,  nel  caso  di  abuso  della
          persona autorizzata.". 
            Per il testo dell'articolo 53 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, regio decreto  18  giugno  1931,  n.
          773, citato nelle note alle premesse, si  veda  nelle  note
          all'articolo 19.