Art. 37 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione dell'obbligo di conservazione dei dati di cui agli articoli 4, comma 3, 6, comma 7, 9, comma 2, e 16, comma 3, e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 103. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di informazione di cui agli articoli 4, comma 8, 6, commi 2 e 6, 7, commi 2 e 4, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. 3. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, dopo le parole: "sistema informatico dell'impresa" sono aggiunte le seguenti: "nonche' mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile". 4. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione degli esplosivi di cui al presente decreto, nonche' l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli esplosivi di cui all'articolo 23, comma 1, non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 5. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 4, nonche' dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento degli esplosivi di cui al presente decreto, puo' essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, i provvedimenti di cui al comma 5 si applicano anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un esplosivo, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque : a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) gli estremi del provvedimento di classificazione del Ministero dell'interno, ove previsto; c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonche' la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili; d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare l'esplosivo. 7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, La violazione dei divieti di cui al comma 6 dell'articolo 22 equivale alla mancata apposizione dei marchi o delle iscrizioni ed e' punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 8. Salvo quanto previsto dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza. 9. La violazione delle disposizioni del presente decreto, da parte degli operatori economici, per le quali non e' stabilita una pena o una sanzione amministrativa e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.
NOTE ALL'ART. 37 Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, citato nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 4 Disciplina sanzionatoria 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque introduce nel territorio nazionale ovvero detiene oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, senza avere provveduto agli adempimenti preliminari di etichettatura previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'identificazione univoca, la tracciabilita' e la sicurezza dei depositi e del trasporto, e' punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. 2. All'articolo 53, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «commissione tecnica» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' oggetti esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilita', oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa». 3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000 per le seguenti violazioni: a) incompleta etichettatura di cui all'articolo 2; b) mancata trasmissione in tempo reale dei dati nel sistema G.E.A. del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero mancata attivazione del sistema informatico di cui al comma 2 del medesimo articolo; c) mancata verifica periodica trimestrale del sistema informatico dell'impresa nonche' mancata adozione delle misure volte ad evitare il danneggiamento o la distruzione accidentale o dolosa dei dati relativi all'identificazione univoca degli esplosivi per uso civile; d) omessa o incompleta comunicazione, a richiesta del Ministero dell'interno, dei dati necessari per l'identificazione degli esplosivi, dei siti di produzione e deposito degli stessi, delle persone che ne vengono in possesso, del loro tracciamento, in relazione agli acquisiti ed alle vendite effettuate, comprese le informazioni commerciali connesse alle operazioni; e) mancata indicazione ed aggiornamento dei recapiti delle persone tenute, al di fuori del normale orario di lavoro, ad essere reperibili per comunicare le informazioni relative alla provenienza ed alla localizzazione degli esplosivi commercializzati o comunque detenuti, limitatamente al soggetto cedente ed al cessionario. 4. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva delle violazioni di cui al comma 3, puo' essere, altresi', disposta la revoca o la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza." Il testo degli articoli 10 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 43 (art. 42 T.U. 1926) Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi." "Art. 10 (art. 9 T.U. 1926) Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.". Per il testo dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 19.