Art. 38 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  e'  emanato,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri
della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del  lavoro
e delle politiche sociali, entro un anno dalla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  un  regolamento  con  il  quale  sono
rideterminate le abilitazioni  di  cui  all'articolo  102  del  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e  successive  modificazioni,  nonche'
quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Presidente  della  Repubblica,  sono
emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con
i Ministri della difesa, dello sviluppo  economico  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, i regolamenti con i quali sono adeguate,
anche ai fini  della  detenzione  e  del  deposito,  le  disposizioni
regolamentari vigenti alle classi di rischio degli esplosivi previste
dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, nonche' alle  disposizioni
del presente decreto, con le conseguenti modifiche e  abrogazioni  al
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.  635.  Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente  comma,
continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le  disposizioni  del
Capo III e l'Allegato A del  decreto  del  Ministro  dell'interno  19
settembre 2002, n. 272. 
  3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai  commi  1  e  2,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche ai
fini del rilascio delle previste autorizzazioni. 
  4. Possono  essere  messi  a  disposizione  sul  mercato  esplosivi
conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e  immessi  sul
mercato entro il 20 aprile 2016. 
  5. I certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE
sono validi a norma del presente decreto. 
  6. I richiami al decreto legislativo 2  gennaio  1997,  n.  7,  ove
contenuti in altre disposizioni di legge, si  intendono  riferiti  al
presente decreto. 
  7. Nelle disposizioni legislative, regolamentari  e  amministrative
in vigore, i riferimenti alla  direttiva  93/15/CEE,  abrogata  dalla
direttiva 2014/28/UE, si intendono fatti a quest'ultima e sono  letti
secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato VI della  stessa
direttiva 2014/28/UE. 
 
            NOTE ALL'ART. 38 
            Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "Art. 17. Regolamenti. 
            1. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
          a) l'esecuzione delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi,
             nonche' dei regolamenti comunitari; 
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
             legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli
             relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
             o di atti aventi forza  di  legge,  sempre  che  non  si
             tratti di materie comunque riservate alla legge; 
          d) l'organizzazione    ed    il     funzionamento     delle
             amministrazioni  pubbliche   secondo   le   disposizioni
             dettate dalla legge; 
            e) 
            2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
            3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici  dei
          Ministeri sono  determinate,  con  regolamenti  emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
          a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione  con  i
             Ministri ed i Sottosegretari di  Stato,  stabilendo  che
             tali  uffici  hanno  esclusive  competenze  di  supporto
             dell'organo di direzione  politica  e  di  raccordo  tra
             questo e l'amministrazione; 
          b) individuazione  degli  uffici  di  livello  dirigenziale
             generale,    centrali     e     periferici,     mediante
             diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
             funzioni strumentali e loro organizzazione per  funzioni
             omogenee e secondo criteri di  flessibilita'  eliminando
             le duplicazioni funzionali; 
          c) previsione   di   strumenti   di   verifica    periodica
             dell'organizzazione e dei risultati; 
          d) indicazione  e  revisione  periodica  della  consistenza
             delle piante organiche; 
          e) previsione  di  decreti  ministeriali  di   natura   non
             regolamentare  per  la  definizione  dei  compiti  delle
             unita'    dirigenziali    nell'ambito    degli    uffici
             dirigenziali generali. 
            4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi  del  comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
            Il testo dell'articolo 102 del  regio  decreto  6  maggio
          1940, n.  635,  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
            "Art. 102. Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi
          di qualsiasi specie  e'  tenuto  a  dimostrare  la  propria
          idoneita' nei modi indicati nel primo e nel  secondo  comma
          dell'articolo precedente e  a  pagare  la  somma  stabilita
          dallo stesso articolo. 
            Per  le  licenze  di  deposito,  vendita   e   trasporto,
          l'idoneita' del  richiedente  puo'  essere  dimostrata  con
          qualsiasi   mezzo   ritenuto   sufficiente    a    giudizio
          dell'autorita'   di   pubblica   sicurezza   competente   a
          rilasciare la licenza.". 
            Per il testo dell'articolo 27 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 si veda  nelle  note
          all'articolo 17. 
            Il  testo  dell'articolo  8  del  decreto  del  Ministero
          dell'interno 19 settembre  2002,  n.  272  (Regolamento  di
          esecuzione del D.Lgs. 2 gennaio  1997,  n.  7,  recante  le
          norme di recepimento  della  direttiva  93/15/CEE  relativa
          all'armonizzazione  delle  disposizioni   in   materia   di
          immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per  uso
          civile) pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  dicembre
          2002, n. 291, S.O., cosi' recita: 
            "Art. 8. Attivita' degli Organismi notificati e modalita'
          di esecuzione delle verifiche tecniche. 
            1. Gli Organismi notificati  provvedono  all'espletamento
          della procedura relativa al rilascio dell'attestato «CE del
          tipo». Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per
          i quali sono stati autorizzati ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma 2, del decreto legislativo n. 7 del 1997,  provvedono
          a tutte  o  a  quelle  procedure  di  valutazione,  di  cui
          all'allegato V,  al  decreto  legislativo  n.  7  del  1997
          lettere B), C), D), E)  ed  F),  richieste  nella  domanda,
          finalizzate alla: 
            verifica della conformita' al tipo; 
            garanzia della qualita' della tecnologia produttiva; 
            garanzia della qualita' del prodotto; 
            verifica sul prodotto; 
            verifica di un unico prodotto. 
            2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui  all'articolo
          14, comma 2, del decreto legislativo n.  7  del  1997  sono
          effettuati  in  conformita'   alle   norme   italiane   che
          recepiscono norme armonizzate comunitarie. 
            3. In mancanza delle norme tecniche di cui  al  comma  2,
          gli  Organismi  notificati  impiegano  i  metodi  di  prova
          ritenuti idonei ad accertare la conformita' dei prodotti ai
          requisiti essenziali di  cui  all'allegato  II  al  decreto
          legislativo  n.  7  del  1997,  codificati   da   enti   di
          unificazione di Stati della Unione europea o aderenti  alla
          NATO. 
            4. Sulla base dei  dati  dichiarati  dal  fabbricante  ed
          eventualmente verificati, gli Organismi notificati  possono
          rilasciare attestati di  «esame  CE  del  tipo»  anche  per
          estensione  di  attestati  precedentemente  rilasciati  per
          esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore. 
            5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del
          decreto  legislativo  n.  7  del  1997,  la  scelta   della
          procedura per le verifiche previste alle  lettere  B),  C),
          D), E) ed F) dell'allegato V al decreto  legislativo  n.  7
          del 1997, compete  al  fabbricante  o  all'importatore  per
          materiali prodotti in  Stati  non  appartenenti  all'Unione
          europea. Nello svolgimento di tali procedure gli  Organismi
          notificati   si   attengono   a   quanto   previsto   dalle
          prescrizioni concernenti «l'assicurazione di  qualita'  ISO
          9000» e  successivi  aggiornamenti  e  modifiche,  o  dalle
          corrispondenti  norme   UNI.   In   alternativa,   ove   il
          fabbricante o  l'importatore  ne  facciano  richiesta,  gli
          Organismi notificati possono applicare i  criteri  previsti
          dalle norme piu' aggiornate di assicurazione della qualita'
          NATO-AQAP. 
            6.  Gli  Organismi  notificati  comunicano  al  Ministero
          dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza,
          Ufficio per  gli  affari  della  polizia  amministrativa  e
          sociale ed al Comitato  tecnico  di  vigilanza  di  cui  al
          successivo articolo 9,  senza  ritardo  e  comunque  almeno
          bimestralmente, le procedure di valutazione di  conformita'
          degli esplosivi effettuate, gli attestati «CE del  tipo»  e
          le altre certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo
          una descrizione completa degli esplosivi  e  dei  mezzi  di
          identificazione,  compreso  il  numero  di  identificazione
          delle Nazioni Unite. 
            7. Qualora i produttori o gli importatori  che  intendano
          immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto
          da  uno  degli  Organismi   notificati   di   altro   Stato
          dell'Unione europea l'attestato di esame «CE  del  tipo»  o
          altra  certificazione  di  conformita'  secondo  una  delle
          procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7
          del 1997, sono tenuti a darne  immediata  comunicazione  al
          Ministero   dell'interno,   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in  data
          antecedente   alla   fabbricazione   od   alla   immissione
          dell'esplosivo sul territorio nazionale.  La  comunicazione
          deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo  ed  i
          mezzi   di   identificazione,   compreso   il   numero   di
          identificazione delle Nazioni Unite. 
            Il Capo III del decreto  del  Ministero  dell'interno  19
          settembre 2002, n. 272 e' cosi' rubricati: 
            "Capo III - Adeguamento delle disposizioni  regolamentari
          vigenti" 
            Per i riferimenti normativi  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 1997, n. 7, si veda nelle note alle premesse. 
            La   direttiva   93/15/CEE   del    Consiglio    relativa
          all'armonizzazione     delle     disposizioni      relative
          all'immissione sul mercato e al controllo  degli  esplosivi
          per uso civile e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993,
          n. L 121. 
            Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/28/UE si
          veda nelle note alle premesse.