Art. 38 Disposizioni transitorie e finali 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, nonche' quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti con i quali sono adeguate, anche ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite, nonche' alle disposizioni del presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi l'articolo 8, comma 7, le disposizioni del Capo III e l'Allegato A del decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia, anche ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni. 4. Possono essere messi a disposizione sul mercato esplosivi conformi al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e immessi sul mercato entro il 20 aprile 2016. 5. I certificati rilasciati in attuazione della direttiva 93/15/CEE sono validi a norma del presente decreto. 6. I richiami al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ove contenuti in altre disposizioni di legge, si intendono riferiti al presente decreto. 7. Nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva 93/15/CEE, abrogata dalla direttiva 2014/28/UE, si intendono fatti a quest'ultima e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'Allegato VI della stessa direttiva 2014/28/UE.
NOTE ALL'ART. 38 Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". Il testo dell'articolo 102 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 102. Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di qualsiasi specie e' tenuto a dimostrare la propria idoneita' nei modi indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita dallo stesso articolo. Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneita' del richiedente puo' essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.". Per il testo dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 si veda nelle note all'articolo 17. Il testo dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2002, n. 291, S.O., cosi' recita: "Art. 8. Attivita' degli Organismi notificati e modalita' di esecuzione delle verifiche tecniche. 1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato «CE del tipo». Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7 del 1997, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato V, al decreto legislativo n. 7 del 1997 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla: verifica della conformita' al tipo; garanzia della qualita' della tecnologia produttiva; garanzia della qualita' del prodotto; verifica sul prodotto; verifica di un unico prodotto. 2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 del 1997 sono effettuati in conformita' alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie. 3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformita' dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II al decreto legislativo n. 7 del 1997, codificati da enti di unificazione di Stati della Unione europea o aderenti alla NATO. 4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di «esame CE del tipo» anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore. 5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7 del 1997, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B), C), D), E) ed F) dell'allegato V al decreto legislativo n. 7 del 1997, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti «l'assicurazione di qualita' ISO 9000» e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme piu' aggiornate di assicurazione della qualita' NATO-AQAP. 6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformita' degli esplosivi effettuate, gli attestati «CE del tipo» e le altre certificazioni di conformita' rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite. 7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione europea l'attestato di esame «CE del tipo» o altra certificazione di conformita' secondo una delle procedure di cui all'allegato V al decreto legislativo n. 7 del 1997, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale. La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite. Il Capo III del decreto del Ministero dell'interno 19 settembre 2002, n. 272 e' cosi' rubricati: "Capo III - Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti" Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, si veda nelle note alle premesse. La direttiva 93/15/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. L 121. Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/28/UE si veda nelle note alle premesse.