Art. 39 
 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1.  Alle  attivita'  di  autorizzazione  e  di  valutazione   della
conformita'  di  cui  all'articolo  23,  il  Ministero   dell'interno
provvede  mediante  tariffe  predeterminate,  sulla  base  del  costo
effettivo del servizio  reso,  da  porre  a  carico  degli  operatori
economici. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative  modalita'  di
versamento. 
  3. Le tariffe di cui al comma 1 sono  aggiornate  almeno  ogni  due
anni. 
  4. I proventi derivanti dalle  tariffe  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnati,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero dell'interno,  sugli  appositi
capitoli di bilancio. 
  5. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, e'
abrogato il decreto del Ministro dell'interno 1°  luglio  2003  sulla
determinazione delle tariffe per i servizi resi ai sensi del  decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'articolo  47  della  legge  6
febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158  del
10 luglio 2003. 
 
            NOTE ALL'ARTICOLO 39 
            Il decreto  del  Ministero  dell'interno  1  luglio  2003
          (Determinazione  delle  tariffe  per  i  servizi  resi  dal
          Ministero dell'interno e relative modalita' di pagamento ai
          sensi del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 47 della
          L. 6 febbraio 1996, n. 52)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 luglio 2003, n. 158. 
            Per i riferimenti normativi  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 1997, n. 7, si veda nelle note alle premesse. 
            Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1994) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita: 
            "Art. 47. Procedure di  certificazione  e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE. 
            1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o
          attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste
          dalla normativa  comunitaria,  nonche'  quelle  conseguenti
          alle procedure di riesame delle istanze presentate  per  le
          stesse finalita', sono a carico del fabbricante o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea. 
            2.  Le  spese   relative   alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
            3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui  al  comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
            4. Con uno o piu' decreti  dei  Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
            5. Con l'entrata in vigore dei  decreti  applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
            6. I decreti  di  cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.".