Art. 40 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.