Art. 18 
 
    Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione 
 
  1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da  un
altro Stato membro una richiesta  di  notifica  di  un  provvedimento
amministrativo o giudiziario  che  irroga  o  conferma  una  sanzione
amministrativa pecuniaria nonche' di ogni altro documento pertinente,
valutata la  sussistenza  di  eventuali  motivi  di  rigetto  di  cui
all'articolo 20, comma 1, provvede senza formalita', entro il termine
di trenta giorni. 
  2.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  comunica   tramite   IMI
all'autorita' richiedente gli eventuali motivi di rigetto. 
  3.  La  notifica  di  un  provvedimento,  effettuata   secondo   le
disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita'  adita,  ha  gli
effetti  previsti  dalla  disciplina  dell'ordinamento  dello   Stato
richiedente.