Art. 18 Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione 1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonche' di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 20, comma 1, provvede senza formalita', entro il termine di trenta giorni. 2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorita' richiedente gli eventuali motivi di rigetto. 3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorita' adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.