Art. 27 
 
 
Utilizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
                             geografiche 
 
  1. Le DOP e le IGP di  cui  all'articolo  26  sono  utilizzate  per
designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a  una  pluralita'  di
produttori, fatte salve  le  situazioni  eccezionali  previste  dalla
vigente normativa dell'Unione europea. 
  2.  I  vini  frizzanti  gassificati  non  possono   utilizzare   le
denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. 
  3. Il  nome  della  denominazione  di  origine  o  dell'indicazione
geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non
possono  essere  impiegati  per   designare   prodotti   similari   o
alternativi a quelli previsti all'articolo 26, ne', comunque,  essere
impiegati in modo  tale  da  ingenerare  nei  consumatori  confusione
nell'individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le  situazioni  in
cui l'uso del nome della denominazione di origine o  dell'indicazione
geografica sia  consentito  per  le  bevande  spiritose  derivate  da
prodotti vitivinicoli e per l'aceto di vino, nonche' per  i  prodotti
vitivinicoli  aromatizzati   ai   sensi   della   vigente   normativa
dell'Unione europea e nazionale.