Art. 20 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla superficie o agli animali, nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. 2. La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalita' di cui all'allegato 6. 3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravita', entita' e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonche' qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo