Art. 20 
 
            Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto 
                 degli impegni ed inadempienze gravi 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE)  n.
809/14, in caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  ai  quali  e'
subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse alla
superficie o agli animali,  nell'ambito  dello  sviluppo  rurale,  si
applica per ogni infrazione relativa ad un impegno  od  a  gruppi  di
impegni,  una  riduzione  o  l'esclusione  dell'importo   complessivo
ammesso, erogato o da erogare, delle domande  di  pagamento,  per  la
tipologia di operazione o di intervento  a  cui  si  riferiscono  gli
impegni violati. 
  2. La percentuale della  riduzione  e'  determinata  in  base  alla
gravita',  entita',  durata  e  ripetizione  di  ciascuna  infrazione
relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le  modalita'  di
cui all'allegato 6. 
  3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta  ripetuta  con
livelli massimi di gravita', entita' e durata. 
  La  ripetizione  di  un'inadempienza  ricorre  quando  sono   state
accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni  o  durante
l'intero  periodo  di  programmazione   2014-2020   per   lo   stesso
beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo
al periodo di programmazione 2007-2013, per una  misura  analoga.  La
ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. 
  Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od
a  gruppi  di  impegni,  il  sostegno  e'  rifiutato   o   recuperato
integralmente. Il  beneficiario  e'  altresi'  escluso  dalla  stessa
misura o tipologia di operazione per l'anno civile  dell'accertamento
e per l'anno civile successivo. 
  Le conseguenze sopradette ricorrono anche  nei  casi  previsti  dai
documenti di programmazione approvati  dalla  Commissione  europea  e
dalle relative disposizioni attuative, nonche' qualora si accerti che
il beneficiario ha presentato prove false per  ricevere  il  sostegno
oppure  ha  omesso  per   negligenza   di   fornire   le   necessarie
informazioni, detto sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente.
Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura  o  tipologia
di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile
successivo