Art. 53 
 
                                 APE 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  179,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative  di
cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti (( la data )) di  decorrenza  dell'indennita'
di cui al comma  181  della  medesima  legge  le  medesime  attivita'
lavorative   non   hanno   subito   interruzioni   per   un   periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
la  predetta  decorrenza  per  un  periodo  corrispondente  a  quello
complessivo di interruzione. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  199,  lettera
d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita'  lavorative  di
cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando
nei sei anni precedenti (( la data )) del pensionamento  le  medesime
attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate
attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente
il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo
di interruzione. 
  3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, (( in fine )), il  seguente  periodo:  «I  finanziamenti
garantiti dal Fondo possono essere  ceduti,  in  tutto  o  in  parte,
all'interno del gruppo del  soggetto  finanziatore  o  a  istituzioni
finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche  ai  sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i  consensi
previsti dalla disciplina  che  regola  la  cessione  del  credito  e
conservano le medesime  garanzie  e  le  coperture  assicurative  che
assistono il finanziamento.»