Art. 54 
 
             Documento Unico di Regolarita' Contributiva 
 
  1. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  per
semplificazione e la pubblica amministrazione del  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno  2015,  nel
caso  di  definizione  agevolata  di  debiti  contributivi  ai  sensi
dell'articolo  6,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e' rilasciato, a seguito della presentazione da  parte  del  debitore
della dichiarazione di volersi avvalere  della  suddetta  definizione
agevolata effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato
articolo 6, ricorrendo gli altri  requisiti  di  regolarita'  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015. 
  2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e'  stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute ai  fini  della  predetta
definizione agevolata, tutti i  DURC  rilasciati  in  attuazione  del
comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine,
l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare  versamento
delle  rate  accordate.  I  medesimi  Enti   provvedono   a   rendere
disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line»  l'elenco
dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 
  3. I soggetti  che  hanno  richiesto  la  verifica  di  regolarita'
contributiva e i soggetti i  cui  dati  siano  stati  registrati  dal
servizio «Durc On Line»  in  sede  di  consultazione  del  DURC  gia'
prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di
cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali  il  DURC  e'
richiesto. 
  4.   Le   Amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge  n.
          193 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1-quater. 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
          30 gennaio 2015 (Semplificazione in  materia  di  documento
          unico di regolarita' contributiva (DURC): 
              «Art. 3 (Requisiti di regolarita'). -  1.  La  verifica
          della regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i  pagamenti
          dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori  subordinati
          e  a  quelli  impiegati  con  contratto  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, che operano nell'impresa  stessa
          nonche',  i  pagamenti  dovuti  dai  lavoratori   autonomi,
          scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
          a quello in cui la verifica e' effettuata, a condizione che
          sia  scaduto  anche  il  termine  di  presentazione   delle
          relative denunce retributive. 
              2. La regolarita' sussiste comunque in caso di: 
                a) rateizzazioni  concesse  dall'INPS,  dall'INAIL  o
          dalle Casse edili ovvero  dagli  Agenti  della  riscossione
          sulla base delle disposizioni di  legge  e  dei  rispettivi
          regolamenti; 
                b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
          legislative; 
                c)  crediti  in  fase   amministrativa   oggetto   di
          compensazione per la quale sia stato verificato il credito,
          nelle forme  previste  dalla  legge  o  dalle  disposizioni
          emanate dagli Enti preposti alla verifica e che  sia  stata
          accettata dai medesimi Enti; 
                d) crediti in  fase  amministrativa  in  pendenza  di
          contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge
          il ricorso; 
                e) crediti in  fase  amministrativa  in  pendenza  di
          contenzioso giudiziario  sino  al  passaggio  in  giudicato
          della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24,  comma  3,
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
                f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della
          riscossione per i quali sia stata disposta  la  sospensione
          della cartella di pagamento o  dell'avviso  di  addebito  a
          seguito di ricorso giudiziario. 
              3. La regolarita' sussiste, inoltre, in presenza di uno
          scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,
          con riferimento  a  ciascun  Istituto  previdenziale  ed  a
          ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento
          tra le somme dovute e  quelle  versate  con  riferimento  a
          ciascuna Gestione nella quale l'omissione si e' determinata
          che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi  di
          eventuali accessori di legge.».