(( Art. 55-ter 
 
Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto  legislativo
  10 settembre  2003,  n.  276,  in  materia  di  interventi  per  la
  formazione e l'integrazione del reddito 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono  le  misure  stabilite
dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a  garantire  ai
lavoratori somministrati una protezione  complessiva  in  termini  di
welfare, anche attraverso la bilateralita' del settore. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  1,  2  e  3
          dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione
          e mercato del lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,
          n. 30): 
              "Art. 12. Fondi per la formazione e l'integrazione  del
          reddito 
              1. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4  un
          contributo  pari  al  4  per   cento   della   retribuzione
          corrisposta ai lavoratori assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato    per    l'esercizio    di    attivita'     di
          somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
          formazione  e  riqualificazione  professionale,  nonche'  a
          misure di carattere previdenziale e di sostegno al  reddito
          a favore dei  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo
          determinato,  dei  lavoratori   che   abbiano   svolto   in
          precedenza missioni di lavoro in somministrazione in  forza
          di contratti a  tempo  determinato  e,  limitatamente  agli
          interventi  formativi,  dei  potenziali  candidati  a   una
          missione. 
              2. I  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di
          lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi  di  cui  al
          comma  4  un  contributo  pari  al  4   per   cento   della
          retribuzione  corrisposta   ai   lavoratori   assunti   con
          contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono  destinate
          a: 
              a)   iniziative   comuni   finalizzate   a    garantire
          l'integrazione  del  reddito  dei  lavoratori  assunti  con
          contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
              b)   iniziative   comuni   finalizzate   a   verificare
          l'utilizzo  della  somministrazione  di  lavoro  e  la  sua
          efficacia anche in termini di  promozione  della  emersione
          del  lavoro  non  regolare  e  di  contrasto  agli  appalti
          illeciti; 
              c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento  nel
          mercato del lavoro  di  lavoratori  svantaggiati  anche  in
          regime di accreditamento con le regioni; 
              d) per la promozione di percorsi  di  qualificazione  e
          riqualificazione professionale. 
              3. Gli interventi di cui ai commi 1 e  2  sono  attuati
          nel quadro delle politiche e  delle  misure  stabilite  dal
          contratto collettivo nazionale di lavoro delle  imprese  di
          somministrazione    di    lavoro,    sottoscritto     dalle
          organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 
              (Omissis).".