(( Art. 55-quater 
 
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
  n. 148, in materia di  trattamenti  di  integrazione  salariale  in
  deroga 
 
  1.  All'articolo  44,  comma  6-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga,  il
conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni  corrisposte
ai lavoratori devono essere effettuati, a pena  di  decadenza,  entro
sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  alla  scadenza  del
termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di
concessione se successivo. Per i  trattamenti  conclusi  prima  della
data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi  di
cui al precedente periodo decorrono da tale data». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo modificato del comma 6-bis dell'articolo  44
          del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e' riportato
          nelle note all'art. 53-ter.