Art. 56 
 
                             Patent box 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
    a) al comma 39, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «I
redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo  di
software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e
modelli, nonche' da processi,  formule  e  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente  tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo, in quanto esclusi per  il  50  per  cento  del  relativo
ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai
redditi  derivanti  dall'utilizzo  congiunto  di  beni   immateriali,
collegati tra loro da vincoli di  ((  complementarita'  )),  ai  fini
della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di
un processo o di un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
immateriali  utilizzati  congiuntamente  siano  compresi   unicamente
quelli indicati nel primo periodo.»; 
    b) al comma 40 la parola «terzo» e'  sostituita  dalla  seguente:
«quarto»; 
    c) il comma 42-ter e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano: 
    a) per i soggetti con esercizio coincidente  con  l'anno  solare,
per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui  al  comma  37
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate
successivamente al 31 dicembre 2016; 
    b) per i  soggetti  con  esercizio  non  coincidente  con  l'anno
solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo  a  quello
in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le  opzioni,  di
cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. 
  (( 3. Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche  operate
dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno
2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi  due  periodi
d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. )) 
  4. Con decreto del (( Ministro  ))  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il (( Ministro )) dell'economia e  delle  finanze,  sono
adottate le disposizioni di revisione del  ((  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico )) 30 luglio 2015 recante le disposizioni di
attuazione dei commi da 37  a  43  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2014, n.  190,  al  fine  di  coordinare  la  normativa  ivi
contenuta con le disposizioni recate  ai  commi  1,  2  e  3  ((  del
presente articolo )) nonche' di stabilire le modalita' per effettuare
lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate
per i marchi d'impresa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da   37   a   43
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190  del  2014,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              1. - 36. (Omissis). 
              37. I soggetti titolari di  reddito  d'impresa  possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi
          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile. 
              38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
          d), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma
          37 del presente articolo a condizione di  essere  residenti
          in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
          la  doppia  imposizione  e  con  i  quali  lo  scambio   di
          informazioni sia effettivo. 
              39.  I  redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,
          da brevetti industriali, da disegni e modelli,  nonche'  da
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite nel campo industriale, commerciale o  scientifico
          giuridicamente tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per  cento
          del relativo ammontare. Le disposizioni del presente  comma
          si  applicano  anche  ai  redditi  derivanti  dall'utilizzo
          congiunto  di  beni  immateriali,  collegati  tra  loro  da
          vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
          un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un  processo
          o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
          immateriali  utilizzati   congiuntamente   siano   compresi
          unicamente quelli indicati nel primo periodo.  In  caso  di
          utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
          di  tali  beni  alla  produzione  del  reddito  complessivo
          beneficia  dell'esclusione  di  cui  al  presente  comma  a
          condizione che lo stesso sia determinato sulla base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. In tali ipotesi la  procedura  di
          ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
          in   contraddittorio   con   l'Agenzia    delle    entrate,
          dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
          e dei criteri per l'individuazione dei componenti  negativi
          riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
          i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di   operazioni
          intercorse con societa' che direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che controlla  l'impresa,
          gli stessi possono essere  determinati  sulla  base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni. 
              40. Non concorrono a formare il reddito complessivo  in
          quanto escluse dalla formazione del reddito le  plusvalenze
          derivanti dalla cessione dei beni di cui  al  comma  39,  a
          condizione che almeno il 90  per  cento  del  corrispettivo
          derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito,
          prima  della  chiusura  del  secondo  periodo  di   imposta
          successivo a quello nel quale si e' verificata la cessione,
          nella  manutenzione  o  nello  sviluppo   di   altri   beni
          immateriali  di  cui  al  comma   39.   Si   applicano   le
          disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
          del comma 39. 
              41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a
          condizione che i soggetti che esercitano l'opzione  di  cui
          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al
          comma 39. 
              42. La quota  di  reddito  agevolabile  e'  determinata
          sulla base del rapporto tra: 
              a)  i  costi  di  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo,
          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,
          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui
          al comma 39; 
              b) i costi  complessivi,  rilevanti  ai  fini  fiscali,
          sostenuti per produrre tale bene. 
              42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42
          e'  aumentato  di  un  importo  corrispondente   ai   costi
          sostenuti per l'acquisizione del  bene  immateriale  o  per
          contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,  stipulati
          con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa fino a  concorrenza
          del trenta per cento del medesimo  ammontare  di  cui  alla
          predetta lettera a). 
              42-ter. (Abrogato). 
              43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37  rileva
          anche  ai  fini  della  determinazione  del  valore   della
          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446. 
              (Omissis).".