Art. 57 
 
                 (( Attrazione degli investimenti )) 
 
  1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012,  n.  221,  le  parole:  «start-up   innovative»   e   «start-up
innovativa»,  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalla  seguente:
«PMI.» 
  2. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui  al  comma  100
del presente articolo»; )) 
    a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo  minimo
di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le
regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti  ad
imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista  dalle
norme ordinarie,»; 
  (( a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di cui  al  comma  100
del presente articolo»; )) 
    b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole:  «diversi
da quelli relativi a partecipazioni qualificate di  cui  all'articolo
67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti: 
  «95-bis. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  88  a  95,  il  soggetto  percettore  deve  produrre   una
dichiarazione dalla quale risulti  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dai  commi  88  e  92,  nonche'  l'impegno  a  detenere  gli
strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno
5 anni. Il percettore deve altresi' dichiarare che i redditi generati
dagli investimenti qualificati non  sono  relativi  a  partecipazioni
qualificate. 
  95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92  e  95  devono  tenere
separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati
di cui al comma 89. 
  95-quater.  Le  minusvalenze  e  le  perdite  realizzate   mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti  finanziari
oggetto degli investimenti  qualificati  di  cui  al  comma  89  sono
deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati  nelle  successive
operazioni nello stesso periodo di imposta e nei  successivi  ma  non
oltre il quarto, (( ovvero possono essere portate )) in deduzione  ai
sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Per le forme di  previdenza  complementare  di
cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e
le  perdite  maturate  o  realizzate  relativamente  agli   strumenti
finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma  89
concorrono  a  formare  la  base  imponibile  dell'imposta   prevista
dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»; 
    d) al  comma  101,  dopo  le  parole:  «investimenti  qualificati
indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite  dalle  seguenti:
«comma 102» (( ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di  30.000
euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del  presente  comma»;
)) 
    e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»; 
    f) il comma 113 e' sostituito dal seguente: «113. L'intermediario
o l'impresa di assicurazioni presso il quale e' costituito  il  piano
di risparmio a lungo termine  tiene  separata  evidenza  delle  somme
destinate nel piano in anni differenti,  nonche'  degli  investimenti
qualificati effettuati.». 
  3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, le parole: «4 anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque
anni». 
  (( 3-bis. All'articolo 1, comma  2,  lettera  c),  della  legge  26
ottobre 2016, n. 198, le parole: «100  milioni  di  euro  in  ragione
d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma  160,  primo  periodo,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  come  sostituita
dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n.  198  del  2016,  le
parole: «100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni». 
  3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, le parole: «Qualora la  start-up  innovativa  perda  uno  dei
requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2,  prima  della  scadenza
dei quattro anni dalla data di costituzione, o  del  diverso  termine
previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo  quanto
risultante dal periodico aggiornamento  della  sezione  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in  ogni  caso,  una
volta  decorsi  quattro  anni  dalla  data  di  costituzione,»   sono
sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il diverso  termine  previsto
dal comma 3 dell'articolo 25  se  applicabile,  qualora  la  start-up
innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo  25,  comma
2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data  di  costituzione,
secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento  della  sezione
del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni
caso al raggiungimento di tale termine,». 
  3-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 115,  della
legge 11 dicembre 2016, n.  232,  puo'  essere  disposta  l'ulteriore
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili
nell'ambito delle risorse  rivenienti  dall'articolo  1,  comma  851,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3-quinquies. All'articolo 5,  comma  7-bis,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:
«In alternativa alla predetta modalita' di riduzione,  il  produttore
puo' richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017,
di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i  maggiori
incentivi ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo  periodo  di
diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre  il
limite di quattro anni decorrenti dal 1° luglio 2016.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2, 5 e 6  dell'articolo
          26  del  citato  decreto-legge  n.  179  del   2012,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Deroga  al  diritto  societario  e  riduzione
          degli oneri per l'avvio 
              1. (Omissis). 
              2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma  di
          societa' a responsabilita' limitata puo'  creare  categorie
          di quote fornite di diritti diversi e, nei  limiti  imposti
          dalla legge,  puo'  liberamente  determinare  il  contenuto
          delle varie categorie anche in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2468,  commi  secondo  e  terzo,  del  codice
          civile. 
              3. - 4 (Omissis). 
              5. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  2468,
          comma primo, del codice civile, le quote di  partecipazione
          in PMI costituite in forma di  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono costituire oggetto di offerta al  pubblico
          di prodotti finanziari, anche attraverso i portali  per  la
          raccolta di capitali di cui all'articolo  30  del  presente
          decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 
              6.  Nelle  PMI  costituite  in  forma  di  societa'   a
          responsabilita' limitata, il divieto  di  operazioni  sulle
          proprie partecipazioni  stabilito  dall'articolo  2474  del
          codice civile non trova applicazione  qualora  l'operazione
          sia compiuta in attuazione di piani di  incentivazione  che
          prevedano  l'assegnazione  di  quote  di  partecipazione  a
          dipendenti,   collaboratori   o   componenti    dell'organo
          amministrativo,  prestatori  di  opera  e   servizi   anche
          professionali. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dei commi 88, 91,  92,  94,  101,
          106 dell'articolo 1 della citata legge  n.  232  del  2016,
          come modificato dalla presente legge: 
              "88. Gli enti di  previdenza  obbligatoria  di  cui  al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
          legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  possono  destinare
          somme,  fino  al  5  per  cento  dell'attivo   patrimoniale
          risultante dal rendiconto dell'esercizio  precedente,  agli
          investimenti qualificati indicati al comma 89 del  presente
          articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo  termine  di
          cui al comma 100 del presente articolo. 
              89. - 90. (Omissis). 
              91. Gli strumenti finanziari  oggetto  di  investimento
          qualificato ai sensi del comma 88  devono  essere  detenuti
          per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti
          finanziari oggetto  di  investimento  agevolato  prima  dei
          cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione  e
          quelli percepiti durante il periodo minimo di  investimento
          sono   soggetti   ad   imposta   sostitutiva   in    misura
          corrispondente a quella  prevista  dalle  norme  ordinarie,
          unitamente agli interessi, senza applicazione di  sanzioni,
          e  il  relativo  versamento  deve  essere  effettuato   dai
          soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del  secondo
          mese successivo alla cessione. In caso  di  rimborso  o  di
          scadenza dei  titoli  oggetto  di  investimento  prima  dei
          cinque anni, le somme conseguite devono essere  reinvestite
          negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta
          giorni. 
              92. Le forme di  previdenza  complementare  di  cui  al
          decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  possono
          destinare  somme,  fino  al   5   per   cento   dell'attivo
          patrimoniale  risultante  dal   rendiconto   dell'esercizio
          precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
          89 del presente articolo nonche' ai piani  di  risparmio  a
          lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo. 
              93. (Omissis). 
              94. I redditi derivanti dagli investimenti  di  cui  al
          comma  92  del  presente  articolo  sono  esenti  ai   fini
          dell'imposta sul reddito e  pertanto  non  concorrono  alla
          formazione  della  base  imponibile  dell'imposta  prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
          n.  252.  Ai  fini  della  formazione   delle   prestazioni
          pensionistiche   erogate   dalle   forme   di    previdenza
          complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui
          al comma 92 del presente  articolo  incrementano  la  parte
          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta.  In
          caso di cessione  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
          investimento prima dei cinque anni,  i  redditi  realizzati
          attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla
          formazione della predetta  base  imponibile  ai  sensi  del
          primo periodo durante il periodo  minimo  di  investimento,
          sono soggetti  a  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi con  aliquota  pari  a  quella  di  cui  al  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005,  senza
          applicazione  di  sanzioni,  e  il   relativo   versamento,
          unitamente  agli  interessi,  deve  essere  effettuato  dai
          soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo  17  entro
          il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.  In
          caso di rimborso o di scadenza degli  strumenti  finanziari
          oggetto  di  investimento   prima   del   quinquennio,   il
          controvalore  conseguito  deve  essere  reinvestito   negli
          strumenti finanziari  di  cui  al  comma  89  del  presente
          articolo entro novanta giorni dal rimborso. 
              95. (Omissis). 
              95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
          cui ai commi da  88  a  95,  il  soggetto  percettore  deve
          produrre  una  dichiarazione   dalla   quale   risulti   la
          sussistenza delle condizioni previste dai commi  88  e  92,
          nonche'  l'impegno  a  detenere  gli  strumenti  finanziari
          oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il
          percettore deve altresi' dichiarare che i redditi  generati
          dagli  investimenti  qualificati  non   sono   relativi   a
          partecipazioni qualificate. 
              95-ter. I soggetti indicati  nei  commi  88,  92  e  95
          devono tenere separata evidenza delle somme destinate  agli
          investimenti qualificati di cui al comma 89. 
              95-quater. Le  minusvalenze  e  le  perdite  realizzate
          mediante cessione a titolo oneroso  ovvero  rimborso  degli
          strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati
          di cui al comma 89  sono  deducibili  dalle  plusvalenze  o
          proventi  realizzati  nelle  successive  operazioni   nello
          stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre  il
          quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi  del  comma  5
          dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917.  Per  le  forme   di   previdenza
          complementare di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252, le  minusvalenze  e  le  perdite  maturate  o
          realizzate relativamente agli strumenti finanziari  oggetto
          degli  investimenti  qualificati  di  cui   al   comma   89
          concorrono  a  formare  la  base  imponibile   dell'imposta
          prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. 
              96. - 100. (Omissis). 
              101.  Il  piano  di  risparmio  a  lungo   termine   si
          costituisce con la destinazione di somme o  valori  per  un
          importo non superiore, in ciascun  anno  solare,  a  30.000
          euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
          euro, agli investimenti qualificati indicati al  comma  102
          del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
          di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
          altro  stabile  rapporto  con  esercizio  dell'opzione  per
          l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
          461, o di un contratto di assicurazione  sulla  vita  o  di
          capitalizzazione, avvalendosi di intermediari  abilitati  o
          imprese di assicurazione residenti,  ovvero  non  residenti
          operanti  nel  territorio  dello  Stato   tramite   stabile
          organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
          con nomina di un rappresentante fiscale  in  Italia  scelto
          tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale  adempie
          negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
          i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di  valori
          nel piano di  risparmio  si  considera  cessione  a  titolo
          oneroso e  l'intermediario  applica  l'imposta  secondo  le
          disposizioni del citato articolo 6 del decreto  legislativo
          n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
          applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di  cui
          al primo periodo del presente comma. 
              102. - 105. (Omissis). 
              106. Gli strumenti finanziari in cui  e'  investito  il
          piano devono essere detenuti per  almeno  cinque  anni.  In
          caso di cessione  degli  strumenti  finanziari  oggetto  di
          investimento prima dei cinque anni,  i  redditi  realizzati
          attraverso  la  cessione  e  quelli  percepiti  durante  il
          periodo minimo di investimento del piano  sono  soggetti  a
          imposizione secondo le regole  ordinarie,  unitamente  agli
          interessi, senza applicazione di sanzioni,  e  il  relativo
          versamento deve essere effettuato dai soggetti  di  cui  al
          comma 101 entro il giorno 16 del  secondo  mese  successivo
          alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
          imposte  dovute  attraverso  adeguati   disinvestimenti   o
          chiedendone la provvista al titolare. In caso  di  rimborso
          degli strumenti finanziari oggetto  di  investimento  prima
          del quinquennio, il  controvalore  conseguito  deve  essere
          reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e
          104 entro novanta giorni dal rimborso. 
              107. - 112. (Omissis). 
              113.  L'intermediario  o  l'impresa  di   assicurazioni
          presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
          termine tiene separata evidenza delle somme  destinate  nel
          piano  in  anni  differenti,  nonche'  degli   investimenti
          qualificati effettuati. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 28  del
          citato decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art. 28. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
          subordinato in start-up innovative 
              1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   trovano
          applicazione per il periodo di cinque anni  dalla  data  di
          costituzione di una start-up innovativa di cui all'articolo
          25, comma 2, ovvero per il piu' limitato  periodo  previsto
          dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le  societa'  gia'
          costituite. 
              (Omissis).". 
              - Il testo modificato del comma 2 dell'articolo 1 della
          citata legge n.  198  del  2016  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 53-bis. 
              - Si riporta il testo del  comma  160  dell'articolo  1
          della  citata  legge  n.  208  del  2015,  come  sostituito
          dall'articolo 10, comma 1, della citata legge  n.  208  del
          2015 e come modificato dalla presente legge: 
              "160. Per gli anni  dal  2016  al  2018,  le  eventuali
          maggiori entrate versate a titolo di canone di  abbonamento
          alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale
          titolo nel bilancio di  previsione  per  l'anno  2016  sono
          riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
          loro ammontare per l'anno 2016  e  del  50  per  cento  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere  destinate:  a)
          all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia  reddituale
          prevista  dall'articolo  1,  comma  132,  della  legge   24
          dicembre  2007,  n.  244,  ai  fini  della  esenzione   dal
          pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
          soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
          al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni
          di euro in ragione d'anno, del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione dell'informazione istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;  c)
          al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
          all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
          147,  e  successive  modificazioni.  Le  somme  di  cui  al
          presente comma sono  ripartite  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  che  stabilisce  altresi'   le
          modalita' di fruizione dell'esenzione di cui  alla  lettera
          a),   ferma   restando   l'assegnazione    alla    societa'
          RAI-Radiotelevisione  italiana  Spa  della  restante  quota
          delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
          di abbonamento.  Le  quote  delle  entrate  del  canone  di
          abbonamento gia' destinate  dalla  legislazione  vigente  a
          specifiche   finalita'   sono   attribuite    sulla    base
          dell'ammontare delle predette somme iscritte  nel  bilancio
          di  previsione  per  l'anno  2016,  ovvero   dell'ammontare
          versato al predetto titolo nell'esercizio  di  riferimento,
          se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme  di  cui
          al  presente  comma  non  impegnate  in  ciascun  esercizio
          possono esserlo in quello successivo.". 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 31  del
          citato decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  31.  Composizione   e   gestione   della   crisi
          nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e
          attivita' di controllo 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma  3
          dell'articolo  25  se  applicabile,  qualora  la   start-up
          innovativa perda uno dei requisiti  previsti  dall'articolo
          25, comma 2, prima della scadenza  dei  cinque  anni  dalla
          data  di  costituzione,  secondo  quanto   risultante   dal
          periodico aggiornamento della sezione  del  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso  al
          raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione  della
          disciplina prevista  nella  presente  sezione,  incluse  le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  28,   ferma   restando
          l'efficacia dei contratti  a  tempo  determinato  stipulati
          dalla start-up innovativa sino alla scadenza  del  relativo
          termine. Per la start-up innovativa costituita in forma  di
          societa'   a   responsabilita'   limitata,   le    clausole
          eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai  sensi  dei
          commi 2, 3  e  7  dell'articolo  26,  mantengono  efficacia
          limitatamente   alle   quote   di    partecipazione    gia'
          sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi gia'
          emessi. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   115
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "115.  Con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro  centoventi  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          definite  le  modalita'  di  costituzione  e  le  forme  di
          finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017
          e di  10  milioni  di  euro  per  il  2018,  di  centri  di
          competenza  ad  alta  specializzazione,  nella  forma   del
          partenariato   pubblico-privato,   aventi   lo   scopo   di
          promuovere e realizzare progetti di ricerca  applicata,  di
          trasferimento tecnologico e  di  formazione  su  tecnologie
          avanzate, nel quadro degli  interventi  connessi  al  Piano
          nazionale Industria 4.0.". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   851
          dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              "851.  Con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare  entro  un  mese  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  istituiti  i
          diritti sui brevetti per invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e  sulla  registrazione  di  disegni  e
          modelli nonche' i diritti di opposizione alla registrazione
          dei marchi d'impresa.  Sono  esonerate  dal  pagamento  dei
          diritti di deposito e  di  trascrizione,  relativamente  ai
          brevetti per  invenzione  e  ai  modelli  di  utilita',  le
          universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
          scopi   istituzionali   finalita'   di   ricerca    e    le
          amministrazioni della difesa  e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali. I diritti per  il  mantenimento  in
          vita dei  brevetti  per  invenzione  industriale  e  per  i
          modelli di utilita' e per la  registrazione  di  disegni  e
          modelli,  previsti  dall'articolo  227  del  codice   della
          proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005,  n.  30,  sono  dovuti  secondo  i  seguenti
          criteri: a) dalla quinta annualita'  per  il  brevetto  per
          invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio  per  il
          brevetto  per  modello  di   utilita';   c)   dal   secondo
          quinquennio per la registrazione di disegni e  modelli.  Le
          somme  derivanti  dal  pagamento  dei  diritti  di  cui  al
          presente comma sono versate all'entrata del bilancio  dello
          Stato  per  essere  riassegnate,  per  la  parte  eccedente
          l'importo di 25 milioni di euro per l'anno  2012  e  di  50
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, allo  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al
          fine di potenziare le attivita' del medesimo  Ministero  di
          promozione,  di  regolazione  e  di  tutela   del   sistema
          produttivo nazionale, di permettere alle  piccole  e  medie
          imprese la piena partecipazione al  sistema  di  proprieta'
          industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche  con
          l'introduzione della ricerca di anteriorita' per le domande
          di brevetto per invenzione industriale.". 
              - Si riporta il testo del comma 7-bis  dell'articolo  5
          del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.  Disposizioni  per  la  riduzione  dei  prezzi
          dell'energia elettrica 
              1. - 7. (Omissis). 
              7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
          elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati  in
          esercizio entro il 31 dicembre  2012,  possono  optare,  in
          alternativa al  mantenimento  del  diritto  agli  incentivi
          spettanti  sulla  produzione  di  energia  elettrica   come
          riconosciuti alla data di  entrata  in  esercizio,  per  un
          incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per  un
          periodo massimo di un anno a decorrere dalla data  indicata
          dall'operatore e compresa tra  il  1°  settembre  e  il  31
          dicembre  2013,  e  del  10  per  cento   per   l'ulteriore
          successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto  prosegua
          la produzione  dopo  il  secondo  anno  di  incremento,  il
          Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE)  Spa  applica  nei
          successivi tre anni di esercizio una riduzione del  15  per
          cento dell'incentivo spettante fino  ad  una  quantita'  di
          energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto  il
          predetto incremento. In alternativa alla predetta modalita'
          di riduzione, il produttore puo' richiedere,  comunicandolo
          al GSE Spa entro il 30 settembre  2017,  di  restituire  la
          cifra  corrispondente  alla  differenza  tra   i   maggiori
          incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata
          al 30  settembre  2017,  dilazionandola  uniformemente  nel
          residuo periodo di diritto all'erogazione degli  incentivi,
          ma in ogni  caso  non  oltre  il  limite  di  quattro  anni
          decorrenti dal 1° luglio 2016.  L'incremento  e'  applicato
          per gli  impianti  a  certificati  verdi  sul  coefficiente
          moltiplicativo spettante e,  per  gli  impianti  a  tariffa
          onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
          netto  del  prezzo  di  cessione   dell'energia   elettrica
          definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          attuazione  dell'articolo  13,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato  nell'anno
          2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
          comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              (Omissis).".