(( Art. 57-quater 
 
Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici  ed
                               eolici 
 
  1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica
derivante  da  impianti  fotovoltaici,  agli  impianti   di   potenza
superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito  di  verifiche  o  controlli,
risultano installati moduli non certificati o con certificazioni  non
rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali  il  soggetto
beneficiario della tariffa incentivante abbia  intrapreso  le  azioni
consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili  della
non conformita' dei moduli,  si  applica,  su  istanza  del  medesimo
soggetto beneficiario,  una  decurtazione  del  20  per  cento  della
tariffa incentivante  base  per  l'energia  prodotta  dalla  data  di
decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le
maggiorazioni di cui  all'articolo  14,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  5  maggio   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109  del  12  maggio  2011,  e
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  5  luglio  2012,  pubblicato   nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012. 
  4-ter. La misura della  decurtazione  di  cui  al  comma  4-bis  e'
dimezzata  qualora  la  mancanza  di  certificazione  o  la   mancata
rispondenza della certificazione alla normativa  di  riferimento  sia
dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un  procedimento
di verifica o controllo. 
  4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE
accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta  dagli  istanti
secondo  modalita'  proporzionate  indicate  dallo  stesso  GSE,   la
sostanziale  ed  effettiva  rispondenza  dei  moduli  installati   ai
requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
  4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del  beneficiario
nei confronti dei soggetti responsabili  della  non  conformita'  dei
moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilita' civili e penali
del  soggetto  beneficiario  e  le  conseguenze  di  eventuali  altre
violazioni ai fini del diritto all'accesso e  al  mantenimento  degli
incentivi. 
  4-sexies.  Al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di  energia
elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli  impianti  eolici
gia' iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012,  ai  quali
e' stato negato l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  6  luglio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  59  del  10  luglio
2012,  a  causa  della  errata  indicazione  della  data  del  titolo
autorizzativo in sede  di  registrazione  dell'impianto  al  registro
EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti  dalla  normativa
per tale registro. La riammissione avviene a condizione che  l'errata
indicazione  della  data   del   titolo   autorizzativo   non   abbia
effettivamente portato all'impianto un vantaggio  in  relazione  alla
sua posizione in graduatoria». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 42. Controlli e sanzioni in materia di incentivi 
              1. L'erogazione di incentivi nel  settore  elettrico  e
          termico,  di  competenza  del  GSE,  e'  subordinata   alla
          verifica dei dati forniti  dai  soggetti  responsabili  che
          presentano istanza. La verifica, che puo'  essere  affidata
          anche  agli  enti  controllati  dal  GSE,   e'   effettuata
          attraverso il  controllo  della  documentazione  trasmessa,
          nonche'  con  controlli  a  campione  sugli   impianti.   I
          controlli sugli impianti, per i quali i  soggetti  preposti
          dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale,  sono
          svolti  anche  senza  preavviso  ed  hanno  ad  oggetto  la
          documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione
          impiantistica e  le  modalita'  di  connessione  alla  rete
          elettrica. 
              2. Restano ferme le competenze in tema di  controlli  e
          verifiche   spettanti   alle    amministrazioni    statali,
          regionali, agli enti locali nonche'  ai  gestori  di  rete.
          Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini
          dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i   controlli   sulla
          provenienza  e  tracciabilita'  di   biomasse,   biogas   e
          bioliquidi sostenibili. 
              3.  Nel  caso  in   cui   le   violazioni   riscontrate
          nell'ambito dei controlli di cui  ai  commi  1  e  2  siano
          rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi,  il  GSE
          dispone il rigetto dell'istanza ovvero la  decadenza  dagli
          incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate,  e
          trasmette   all'Autorita'   l'esito   degli    accertamenti
          effettuati  per  l'applicazione  delle  sanzioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  20,  lettera  c),  della  legge  14
          novembre 1995, n. 481. 
              4.  Per  le  finalita'  di   cui   al   comma   3,   le
          amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai  controlli
          relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la
          costruzione  e  l'esercizio   degli   impianti   da   fonti
          rinnovabili, fermo restando il  potere  sanzionatorio  loro
          spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli
          accertamenti effettuati, nel  caso  in  cui  le  violazioni
          riscontrate siano rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli
          incentivi. 
              4-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici,  agli
          impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali,  a  seguito
          di verifiche o controlli, risultano installati  moduli  non
          certificati  o  con  certificazioni  non  rispondenti  alla
          normativa  di  riferimento  e  per  i  quali  il   soggetto
          beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le
          azioni consentite dalla legge nei  confronti  dei  soggetti
          responsabili della non conformita' dei moduli, si  applica,
          su  istanza  del  medesimo   soggetto   beneficiario,   una
          decurtazione del 20 per cento  della  tariffa  incentivante
          base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza  della
          convenzione con  il  GSE.  Non  si  applicano  comunque  le
          maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera  d),
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  maggio
          2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  109  del  12
          maggio 2011, e all'articolo 5, comma  2,  lettera  a),  del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  luglio
          2012, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012. 
              4-ter. La misura della decurtazione  di  cui  al  comma
          4-bis e' dimezzata qualora la mancanza di certificazione  o
          la mancata rispondenza della certificazione alla  normativa
          di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al
          di fuori di un procedimento di verifica o controllo. 
              4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi  4-bis  e
          4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea  documentazione
          prodotta  dagli  istanti  secondo  modalita'  proporzionate
          indicate dallo stesso  GSE,  la  sostanziale  ed  effettiva
          rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la
          loro perfetta funzionalita' e sicurezza. 
              4-quinquies. E' fatto salvo il diritto di  rivalsa  del
          beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili  della
          non conformita' dei moduli. Restano ferme  eventuali  altre
          responsabilita' civili e penali del soggetto beneficiario e
          le conseguenze di eventuali altre violazioni  ai  fini  del
          diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. 
              4-sexies. Al fine di  salvaguardare  la  produzione  di
          energia elettrica derivante da impianti eolici,  tutti  gli
          impianti  eolici  gia'  iscritti  in  posizione  utile  nel
          registro EOLN-RG2012, ai quali e'  stato  negato  l'accesso
          agli  incentivi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico   6   luglio   2012,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del  10
          luglio 2012, a causa della errata  indicazione  della  data
          del  titolo  autorizzativo   in   sede   di   registrazione
          dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi  agli
          incentivi previsti dalla normativa per  tale  registro.  La
          riammissione avviene a condizione che l'errata  indicazione
          della   data   del   titolo   autorizzativo    non    abbia
          effettivamente  portato  all'impianto   un   vantaggio   in
          relazione alla sua posizione in graduatoria. 
              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          presente  decreto,  il  GSE  fornisce  al  Ministero  dello
          sviluppo economico gli elementi per la definizione  di  una
          disciplina organica dei controlli che,  in  conformita'  ai
          principi  di  efficienza,  efficacia  e   proporzionalita',
          stabilisca: 
              a)  le  modalita'  con  le  quali  i  gestori  di  rete
          forniscono supporto operativo al GSE per la verifica  degli
          impianti di  produzione  di  energia  elettrica  e  per  la
          certificazione  delle  misure  elettriche   necessarie   al
          rilascio degli incentivi; 
              b) le procedure per lo svolgimento dei controlli  sugli
          impianti di competenza del GSE; 
              c) le  violazioni  rilevanti  ai  fini  dell'erogazione
          degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di
          impianto e potenza nominale; 
              d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle
          autorita' pubbliche competenti all'erogazione di  incentivi
          le informazioni  relative  ai  soggetti  esclusi  ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 3; 
              e) le modalita' con cui il GSE trasmette  all'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas   gli   esiti   delle
          istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui
          al comma 3. 
              6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di  cui
          al comma 5,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          proprio decreto, definisce la disciplina dei  controlli  di
          cui al medesimo comma 5. 
              7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce le modalita' con le  quali  gli  eventuali  costi
          connessi alle attivita' di controllo  trovano  copertura  a
          valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e
          del gas, nonche' le modalita'  con  le  quali  gli  importi
          derivanti dall'irrogazione delle sanzioni  sono  portati  a
          riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione  delle
          fonti rinnovabili.".