Art. 58 
 
Modifiche  alla  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  di  impresa:
  disciplina del trattamento delle riserve  imposta  sul  reddito  di
  impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime 
 
  1. All'articolo 55-bis del testo unico delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. In caso di  fuoriuscita  dal  regime  di  cui  al  presente
articolo anche a  seguito  di  cessazione  dell'attivita',  le  somme
prelevate a  carico  delle  riserve  di  utili  formate  nei  periodi
d'imposta di applicazione delle disposizioni del  presente  articolo,
nei limiti in cui le stesse  sono  state  assoggettate  a  tassazione
separata,   concorrono   a    formare    il    reddito    complessivo
dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti
e' riconosciuto un credito d'imposta in misura  pari  all'imposta  di
cui al comma 1, primo periodo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 55-bis  del  citato
          decreto del Presidente n. 917  del  1986,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 55-bis. Imposta sul reddito d'impresa 
              1. Il reddito d'impresa degli imprenditori  individuali
          e delle  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
          semplice in regime di contabilita'  ordinaria,  determinato
          ai sensi del presente capo, e' escluso dalla formazione del
          reddito complessivo e assoggettato  a  tassazione  separata
          con  l'aliquota  prevista  dall'articolo  77.  Dal  reddito
          d'impresa sono ammesse in deduzione le somme  prelevate,  a
          carico dell'utile di esercizio e delle  riserve  di  utili,
          nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei  periodi
          d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata  al
          netto delle perdite residue computabili in diminuzione  dei
          redditi  dei  periodi  d'imposta   successivi,   a   favore
          dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 
              2. In  deroga  all'articolo  8,  comma  3,  le  perdite
          maturate  nei  periodi  d'imposta  di  applicazione   delle
          disposizioni di cui al comma 1 del presente  articolo  sono
          computate in diminuzione del reddito dei periodi  d'imposta
          successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.
          Le perdite non ancora utilizzate al momento di  fuoriuscita
          dal regime di cui al presente articolo sono computabili  in
          diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma  3,
          considerando l'ultimo anno di permanenza  nel  regime  come
          anno di maturazione delle stesse. Nel caso di  societa'  in
          nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono
          imputate a ciascun socio proporzionalmente alla  sua  quota
          di partecipazione agli utili. 
              3.   Le   somme   prelevate   a    carico    dell'utile
          dell'esercizio e delle riserve di  utili,  nei  limiti  del
          reddito dell'esercizio e dei periodi  d'imposta  precedenti
          assoggettati a tassazione separata e non ancora  prelevati,
          a favore dell'imprenditore, dei collaboratori  familiari  o
          dei  soci  costituiscono  reddito  d'impresa  e  concorrono
          integralmente   a   formare    il    reddito    complessivo
          dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. 
              4. Gli imprenditori e le societa' in nome collettivo  e
          in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria
          possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui
          al presente articolo. L'opzione ha  durata  pari  a  cinque
          periodi d'imposta, e' rinnovabile e deve essere  esercitata
          nella dichiarazione dei redditi, con  effetto  dal  periodo
          d'imposta cui e' riferita la dichiarazione. 
              5. L'applicazione del presente articolo esclude  quella
          dell'articolo  5  limitatamente  all'imputazione   e   alla
          tassazione  del   reddito   indipendentemente   dalla   sua
          percezione. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano alle  somme  prelevate  a  carico  delle  riserve
          formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello
          dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui  sono
          prelevate le somme si considerano formate  prioritariamente
          con utili di tali periodi d'imposta. 
              6-bis. In caso di fuoriuscita  dal  regime  di  cui  al
          presente   articolo   anche   a   seguito   di   cessazione
          dell'attivita', le somme prelevate a carico  delle  riserve
          di utili formate  nei  periodi  d'imposta  di  applicazione
          delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui
          le stesse sono state assoggettate  a  tassazione  separata,
          concorrono    a    formare    il    reddito     complessivo
          dell'imprenditore,  dei  collaboratori  o  dei   soci;   ai
          medesimi soggetti e' riconosciuto un credito  d'imposta  in
          misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.".