(( Art. 60-bis Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti 1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: "200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalita' stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). (Omissis).".