(( Art. 60-bis 
 
Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di
                          mancati pagamenti 
 
  1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole: «entrata in vigore della presente legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «presentazione delle domande di accesso al Fondo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "200. Possono accedere al Fondo di cui  al  comma  199,
          con le modalita' stabilite dal  comma  201,  le  piccole  e
          medie imprese che risultano parti offese in un procedimento
          penale, in corso alla data di presentazione  delle  domande
          di accesso al  Fondo,  a  carico  delle  aziende  debitrici
          imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
          640  (truffa),  641  (insolvenza  fraudolenta)  del  codice
          penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile  (false
          comunicazioni sociali). 
              (Omissis).".