(( Art. 60-ter 
 
  Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation 
 
  1. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la
completa  realizzazione  dei  progetti  promossi  nell'ambito   degli
interventi  di  social  innovation,  in  coerenza  con  il  Programma
nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204,   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato  a
trasferire  la  proprieta'  intellettuale  dei  progetti  nonche'  la
proprieta' dei beni strumentali e  delle  attrezzature  realizzati  e
acquisiti  nell'ambito  degli  stessi  e  la  relativa   gestione   e
utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  delle
regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa  realizzazione  e
conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle  somme
assegnate per le attivita'  e  gli  investimenti  gia'  realizzati  e
verificati dall'amministrazione. 
  3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  devono  ispirarsi  a  principi  e
criteri di semplificazione per la gestione  contabile  e  finanziaria
dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e  provvedere  alla
regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini
di conclusione e di gestione degli stessi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          1  del  decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204
          (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art. 1. Programmazione. 
              1. (Omissis). 
              2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1,  delle
          risoluzioni  parlamentari  di  approvazione  del  DPEF,  di
          direttive del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dei
          piani e dei programmi di competenza  delle  amministrazioni
          dello Stato, di  osservazioni  e  proposte  delle  predette
          amministrazioni, e' predisposto,  approvato  e  annualmente
          aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente  decreto,
          il Programma nazionale per  la  ricerca  (PNR),  di  durata
          triennale (3). Il  PNR,  con  riferimento  alla  dimensione
          europea e internazionale  della  ricerca  e  tenendo  conto
          delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
          regionali, definisce gli obiettivi generali e le  modalita'
          di  attuazione  degli  interventi  alla  cui  realizzazione
          concorrono, con  risorse  disponibili  sui  loro  stati  di
          previsione o bilanci,  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi
          comprese, con le specificita' dei loro  ordinamenti  e  nel
          rispetto delle loro autonomie ed  attivita'  istituzionali,
          le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi  e  gli
          interventi possono essere specificati per  aree  tematiche,
          settori,  progetti,  agenzie,  enti   di   ricerca,   anche
          prevedendo apposite intese  tra  le  amministrazioni  dello
          Stato. 
              (Omissis).". 
              - Il testo del  comma  2  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
          all'art. 9-bis.