(( Art. 60-quater 
 
Misure  per  assicurare  la  celerita'  di   procedure   assunzionali
                dell'Amministrazione della giustizia 
 
  1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al  numero
delle  sottocommissioni  esaminatrici  dei   concorsi,   nonche'   la
celerita'  di  svolgimento  delle  procedure  assunzionali   di   cui
all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge  30  giugno
2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  agosto
2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232,  a  ciascuna  delle  sottocommissioni,  presieduta  dal
componente piu' anziano, non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore  a  250  unita'.  Per  quanto  non  previsto  dal
presente comma, si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2-bis  e
          2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno  2016,
          n. 117,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12
          agosto  2016,  n.  161  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni   legislative   in   materia    di    processo
          amministrativo telematico): 
              "Art. 1. Proroga di  termini  in  materia  di  processo
          amministrativo telematico 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
          mobilita' gia' avviate  e  in  corso  e  al  fine  di  dare
          compiuta attuazione al programma di digitalizzazione  degli
          uffici  giudiziari,  nonche'  per   assicurare   la   piena
          attuazione del trasferimento al Ministero  della  giustizia
          delle spese obbligatorie per il funzionamento degli  uffici
          giudiziari, il Ministero della giustizia, per  il  triennio
          2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
          con  contratto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   un
          contingente  massimo   di   1.000   unita'   di   personale
          amministrativo non dirigenziale  da  inquadrare  nei  ruoli
          dell'Amministrazione giudiziaria, mediante  lo  scorrimento
          di graduatorie in corso di validita' alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  o  mediante   procedure
          concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro
          della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione. 
              2-ter. (Omissis). 
              2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del
          Dipartimento  della   funzione   pubblica   relativa   alla
          conclusione   delle   procedure   di   mobilita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, e all'articolo 1,  comma  771,  primo  periodo,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  il  Ministero   della
          giustizia,  per  il   triennio   2016-2018,   e'   altresi'
          autorizzato a procedere  all'assunzione  con  contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato delle unita' di personale  non
          dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate
          con le predette procedure di mobilita', nell'ambito  e  nei
          limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la
          copertura   dei   contingenti   previsti   dalle   predette
          disposizioni,   mediante   nuove   procedure    concorsuali
          disciplinate  dal  decreto  del  Ministro  della  giustizia
          adottato a norma del comma 2-bis. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo   vigente   del   comma   372
          dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016: 
              "372. Nelle more  della  conclusione  dei  processi  di
          mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge  23
          dicembre  2014,  n.  190,  e  nel  limite   delle   risorse
          disponibili a  legislazione  vigente,  il  Ministero  della
          giustizia, per il triennio  2017-2019,  e'  autorizzato  ad
          assumere con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  un
          contingente di personale  amministrativo  non  dirigenziale
          per un massimo di 1.000  unita'  da  inquadrare  nei  ruoli
          dell'Amministrazione   giudiziaria,   nei   limiti    delle
          dotazioni   organiche,   mediante   procedure   concorsuali
          pubbliche ed eventualmente  anche  mediante  l'utilizzo  di
          graduatorie in corso di validita' alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del decreto
          del Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
              "Art. 9. Commissioni esaminatrici. 
              1. Le commissioni esaminatrici  dei  concorsi  previste
          dagli articoli precedenti sono  nominate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di  concorsi
          unici   e   con   provvedimento   del   competente   organo
          amministrativo   negli   altri   casi.   Questi   ne    da'
          comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
              2.  Le  commissioni  esaminatrici  di   concorso   sono
          composte da  tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto  del
          concorso,  scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni,
          docenti ed estranei  alle  medesime  e  non  possono  farne
          parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n.
          546,  i  componenti  dell'organo  di   direzione   politica
          dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprano
          cariche politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o
          designati dalle confederazioni ed organizzazioni  sindacali
          o dalle associazioni professionali.  Almeno  un  terzo  dei
          posti di componente delle commissioni  di  concorso,  salva
          motivata  impossibilita',  e'  riservato  alle  donne,   in
          conformita'  all'art.   29   del   sopra   citato   decreto
          legislativo.  Nel  rispetto  di  tali  principi,  esse,  in
          particolare, sono cosi' composte: 
              a) per i concorsi ai profili professionali di categoria
          o qualifica settima  e  superiori:  da  un  consigliere  di
          Stato, o  da  un  magistrato  o  avvocato  dello  Stato  di
          corrispondente qualifica, o da  un  dirigente  generale  od
          equiparato, con funzioni di presidente, e  da  due  esperti
          nelle  materie  oggetto  del  concorso;  le   funzioni   di
          segretario sono svolte da un funzionario appartenente  alla
          ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un  impiegato
          di settima qualifica. Per gli enti locali  territoriali  la
          presidenza  delle  commissioni  di  concorsi  puo'   essere
          assunta anche da un dirigente della stessa  amministrazione
          o di altro ente territoriale; 
              b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica  o
          categoria: da un dirigente o equiparato,  con  funzioni  di
          presidente, e da due  esperti  nelle  materie  oggetto  del
          concorso; le funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
          impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; 
              c) per le prove selettive previste dal capo  terzo  del
          presente regolamento, relative a quei profili  per  il  cui
          accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge  28  febbraio
          1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni: da  un
          dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
          materie oggetto della selezione; le funzioni di  segretario
          sono  svolte  da  un  impiegato  appartenente  alla   sesta
          qualifica o categoria. 
              3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o
          per  titoli  ed   esami   possono   essere   suddivise   in
          sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
          le  prove   scritte   superino   le   1.000   unita',   con
          l'integrazione di un numero di componenti,  unico  restando
          il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
          di   un   segretario    aggiunto.    A    ciascuna    delle
          sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un   numero
          inferiore a 500. 
              4.  Il  presidente  ed  i  membri   delle   commissioni
          esaminatrici possono essere scelti anche tra  il  personale
          in quiescenza che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio
          attivo,  la  qualifica  richiesta  per  i  concorsi   sopra
          indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza  non
          e' consentita se il rapporto di servizio sia stato  risolto
          per motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per
          decadenza dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni
          caso, qualora  la  decorrenza  del  collocamento  a  riposo
          risalga ad oltre un triennio dalla  data  di  pubblicazione
          del bando di concorso. 
              5.  Possono  essere  nominati  in  via   definitiva   i
          supplenti tanto per il  presidente  quanto  per  i  singoli
          componenti la commissione. I  supplenti  intervengono  alle
          sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave
          e documentato degli effettivi. 
              6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
          del  presente  articolo  possono  essere  aggregati  membri
          aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
          speciali. 
              7. Quando le prove scritte abbiano luogo in piu'  sedi,
          si costituisce in ciascuna sede un comitato  di  vigilanza,
          presieduto da un membro  della  commissione  ovvero  da  un
          impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non
          inferiore all'ottava, e  costituita  da  due  impiegati  di
          qualifica o categoria non inferiore alla settima  e  da  un
          segretario scelto tra gli  impiegati  di  settima  o  sesta
          qualifica o categoria. 
              8. Gli  impiegati  nominati  presidente  e  membri  dei
          comitati di vigilanza sono scelti fra  quelli  in  servizio
          nella sede di esame, a meno che, per giustificate  esigenze
          di servizio,  sia  necessario  destinare  a  tale  funzione
          impiegati residenti in altra sede.".