Art. 41. Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l'Assemblea Capitolina nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le previsioni e le modalita' indicate dai regolamenti dell'Assemblea Capitolina e di contabilita'. 2. Il Collegio dei Revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti a esso allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni all'Assemblea Capitolina, che adotta i provvedimenti conseguenti o motiva adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. 3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza. 4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza dei componenti. 5. Ove emergano gravi irregolarita' nella gestione, il Collegio dei Revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea Capitolina il quale provvede a convocare l'Assemblea nel termine previsto dal proprio regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori. 6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione in merito alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.