Art. 41. 
 
 
      Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora  con  l'Assemblea
Capitolina nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le
previsioni e le modalita'  indicate  dai  regolamenti  dell'Assemblea
Capitolina e di contabilita'. 
    2. Il Collegio dei Revisori  esprime  pareri  sulla  proposta  di
bilancio di  previsione,  sui  documenti  a  esso  allegati  e  sulle
variazioni di bilancio. Nei pareri sono  suggerite  tutte  le  misure
atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni  all'Assemblea
Capitolina,  che  adotta  i  provvedimenti   conseguenti   o   motiva
adeguatamente la mancata adozione delle misure  proposte  dall'organo
di revisione. 
    3.  Il  Collegio  dei  Revisori  esercita  la   vigilanza   sulla
regolarita' contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale
della gestione.  La  tecnica  del  campione  costituisce  il  normale
strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni  di
controllo e di vigilanza. 
    4. Le deliberazioni del Collegio dei  Revisori  sono  adottate  a
maggioranza dei componenti. 
    5. Ove emergano gravi irregolarita' nella gestione,  il  Collegio
dei Revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e  al  Presidente
dell'Assemblea Capitolina il quale provvede a  convocare  l'Assemblea
nel termine previsto dal proprio regolamento,  iscrivendo  all'ordine
del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori. 
    6.  Il  Collegio  dei  Revisori  attesta  la  corrispondenza  del
rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione
in merito alla proposta di  deliberazione  del  rendiconto  medesimo,
esprimendo eventuali proposte  tendenti  a  conseguire  una  migliore
efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.