Art. 33 
 
                    Semplificazione dei contratti 
 
  1.  L'impresa  redige  i  contratti  assicurativi  utilizzando   un
linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni  usate  nei
documenti precontrattuali, in modo da  consentire  all'assicurato  un
esercizio piu' agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso. 
  2. La struttura dei contratti rispecchia,  in  linea  generale,  la
struttura dei documenti informativi precontrattuali.