Art. 33 Semplificazione dei contratti 1. L'impresa redige i contratti assicurativi utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, in linea con le espressioni usate nei documenti precontrattuali, in modo da consentire all'assicurato un esercizio piu' agevole dei diritti che derivano dal contratto stesso. 2. La struttura dei contratti rispecchia, in linea generale, la struttura dei documenti informativi precontrattuali.