Art. 34 Realizzazione di prodotti assicurativi da parte di piu' soggetti 1. Quando il prodotto assicurativo e' realizzato da piu' imprese o da una o piu' imprese e uno o piu' intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017, i soggetti che realizzano il prodotto: a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di prodotto commercializzato; b) firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento; c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera a) nei siti internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto.