Art. 34 
 
               Realizzazione di prodotti assicurativi 
                      da parte di piu' soggetti 
 
  1. Quando il prodotto assicurativo e' realizzato da piu' imprese  o
da una o piu' imprese  e  uno  o  piu'  intermediari  che  realizzano
prodotti assicurativi ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, 2 e  3,  del
regolamento  delegato  (UE)  2017/2358  della  Commissione   del   21
settembre 2017, i soggetti che realizzano il prodotto: 
  a) predispongono un unico set informativo per ciascuna tipologia di
prodotto commercializzato; 
  b) firmano un accordo scritto che specifica la loro  collaborazione
nel rispettare i requisiti previsti dal presente regolamento; 
  c) pubblicano il set informativo di cui alla lettera  a)  nei  siti
internet di tutti i soggetti che realizzano il prodotto.