Art. 25 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato: 
    a) chiunque, al di fuori  dei  permessi  o  delle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi del Titolo III o di  quanto  previsto  al  Titolo
VIII, viola i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere  c),
e) ed h), e' punito con l'arresto fino a tre  anni  o  con  l'ammenda
da € 10.000 a € 150.000; 
    b) chiunque ostacola o impedisce l'effettuazione dei controlli  e
degli interventi di attuazione delle misure di  eradicazione  di  cui
all'articolo 19 e delle misure di gestione di  cui  all'articolo  22,
previsti dal presente decreto e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da € 150 a € 3.000; 
    c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione  rilasciati  ai
sensi del Titolo  III  che  non  rispetta  le  prescrizioni  in  essi
contenute relative alla detenzione o  al  trasporto  in  confinamento
degli esemplari e' punito  con  l'arresto  fino  a  due  anni  o  con
l'ammenda da € 5.000 a € 75.000. 
  2. Le pene di cui al comma 1,  lettere  a)  e  c),  sono  comminate
congiuntamente se dal fatto deriva  la  necessita'  di  applicare  le
misure previste dagli articoli 19, 22 e 23. 
  3. Le pene previste ai commi che precedono  sono  diminuite  di  un
terzo se la violazione e' commessa per colpa. Se il fatto e' commesso
nell'esercizio di attivita' di impresa,  alla  condanna  consegue  la
sospensione della licenza fino a sei mesi. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato: 
    a) chiunque, al di fuori  dei  permessi  o  delle  autorizzazioni
rilasciate ai sensi del Titolo III o di quanto  previsto  dal  Titolo
VIII, violi i divieti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere  a),
b),  d),  f) e  g) e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da € 1.000 ad € 50.000; 
    b) il titolare del permesso o dell'autorizzazione  rilasciati  ai
sensi del Titolo  III  che  non  rispetta  le  prescrizioni  in  essi
contenute, fatto salvo quanto previsto dal comma  1,  lettera  c)  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
10.000 ad € 50.000; 
    c) il titolare del permesso o dell'autorizzazione  rilasciati  ai
sensi del Titolo III che viola gli obblighi di cui  all'articolo  12,
comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 5.000 ad € 50.000; 
    d) chiunque viola l'obbligo di denuncia di cui agli articoli  26,
comma 1,  e  27,  comma  1,  o  l'obbligo  di  comunicazione  di  cui
all'articolo 28, comma 2, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da € 150 ad € 20.000; 
    e) l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette  di
osservare le disposizioni di  cui  al  Titolo  IV  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  1.000  ad  €
6.000. 
  5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva
la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e
23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo. 
  6. E' sempre ordinata la  confisca  degli  esemplari  delle  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non  e'
pronunciata condanna penale o non e'  stata  applicata  una  sanzione
amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro  penale
o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate  dal
Ministero. 
  7. A seguito della confisca, il Ministero dispone  degli  esemplari
nel seguente ordine di priorita': 
    a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile; 
    b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere,  in
possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento; 
    c) soppressione degli animali o distruzione dei  vegetali  per  i
quali non e' stato possibile l'affidamento. 
  8. Nel caso di condanna penale o di applicazione  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria,  le  spese  di  rinvio  allo   Stato   di
provenienza, mantenimento o distruzione sono a  carico  del  soggetto
destinatario del provvedimento  di  confisca.  Nessun  indennizzo  e'
dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita  in
applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
  9.  Il  Ministero  dispone  l'immediata  revoca  del   permesso   o
dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano
comminate le sanzioni penali previste  dal  presente  articolo  o  le
sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c). 
  10. Ai fini dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative  previste,  nonche'  per  quanto   non   espressamente
disposto dal presente articolo, si applicano  le  disposizioni  della
legge 24 novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni.  Alla
irrogazione delle sanzioni amministrative di cui  ai  commi  4  e  5,
provvede  il  Comando   unita'   tutela   forestale,   ambientale   e
agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  11.  I  proventi  derivanti  dalla  applicazione   delle   sanzioni
amministrative di cui al presente articolo sono versati  ad  apposito
capitolo  dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare,  affinche'  siano  destinate  alla  attuazione
delle misure di  eradicazione  e  di  gestione  di  cui  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per i riferimenti normativi  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'articolo 174-bis,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, cosi' recita: 
              «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,
          ambientale e agroalimentare). - 1. (Omissis). 
              2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
                a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
          e  agroalimentare,  che,  ferme  restando   la   dipendenza
          dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore  della
          Difesa, tramite  il  comandante  generale,  per  i  compiti
          militari,  e  la   dipendenza   funzionale   dal   Ministro
          dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine  e  della
          sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo  162,  comma  1,
          dipende  funzionalmente  dal   Ministro   delle   politiche
          agricole alimentari e forestali per  le  materie  afferenti
          alla sicurezza e tutela  agroalimentare  e  forestale.  Del
          Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, limitatamente  allo  svolgimento
          delle specifiche funzioni espressamente riconducibili  alle
          attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
          generale di corpo d'armata che esercita  funzioni  di  alta
          direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti
          dei comandi dipendenti. L'incarico di vice  comandante  del
          Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
          agroalimentare e' attribuito al Generale  di  divisione  in
          servizio permanente effettivo del ruolo forestale; 
                b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di
          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di
          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».