Art. 23 
 
                     Sospensione dell'esecuzione 
 
  1. Il  direttore  dell'esecuzione,  quando  ordina  la  sospensione
dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo  107,
comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare  al
RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre  a
quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilita' delle ragioni
della sospensione e le prestazioni gia' effettuate. 
  2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale  sia
quantificato  il  risarcimento  dovuto  all'esecutore  nel  caso   di
sospensioni totali o parziali delle prestazioni  disposte  per  cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2  e  4  dell'articolo  107  del
codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo
10, comma 2, in quanto compatibili. 
  3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il
direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP  affinche'  quest'ultimo
disponga la  ripresa  dell'esecuzione  e  indichi  il  nuovo  termine
contrattuale. Entro  cinque  giorni  dalla  disposizione  di  ripresa
dell'esecuzione effettuata  dal  RUP,  il  direttore  dell'esecuzione
procede alla redazione del verbale  di  ripresa  dell'esecuzione  del
contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore  e  deve
riportare  il  nuovo  termine  contrattuale  indicato  dal  RUP.   Il
direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro  cinque
giorni dalla data della relativa redazione. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per il testo dell'articolo 107, commi 1, 2 e  4,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  si  vedano  le
          note alle premesse.