Art. 24 Gestione dei sinistri 1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta', il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e' trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore: a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 2. L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale puo' avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 3. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e' tenuto a rispondere.