Art. 26 
 
                Il controllo amministrativo-contabile 
 
  1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore  dell'esecuzione
provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del  servizio
o della  fornitura,  attraverso  la  tenuta  della  contabilita'  del
contratto, compilando con  precisione  e  tempestivita'  i  documenti
contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la  registrazione
dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei  termini
e delle modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti
di gara e nel contratto di appalto, che devono essere  conformi  alle
previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231,  al
fine  di  procedere  con  i  pagamenti  all'esecutore,  il  direttore
dell'esecuzione accerta la  prestazione  effettuata,  in  termini  di
quantita'  e  qualita',  rispetto  alle  prescrizioni  previste   nei
documenti contrattuali. Tale accertamento e' comunicato al RUP. Resta
ferma la facolta' dell'esecutore di presentare contestazioni  scritte
in occasione dei pagamenti. 
  2.  La  gestione  della  contabilita'  e'  effettuata,  secondo  le
modalita'  dell'ordinamento  delle   singole   stazioni   appaltanti,
mediante l'utilizzo di strumenti  elettronici  specifici,  che  usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili  a  mezzo  di  formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra  i
fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta  nel
presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.
Tali strumenti  elettronici  devono  essere  in  grado  di  garantire
l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli
stessi dai soggetti competenti. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  9  ottobre
          2002, n. 231, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  al  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.