Art. 37 
 
                       Autorita' di controllo 
 
  1. Il Garante e' l'autorita' di controllo  incaricata  di  vigilare
sull'applicazione delle norme di cui al presente decreto, al fine  di
tutelare i diritti e le liberta' fondamentali delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento di  dati  personali  e  di  agevolare  la
libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione europea. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuite al Garante le funzioni
di cui all'articolo 154 del Codice, nonche' le seguenti: 
    a) promozione di una diffusa conoscenza  e  della  consapevolezza
circa i rischi, le norme, le garanzie e i  diritti  in  relazione  al
trattamento; 
    b)  promozione  della  consapevolezza  in  capo  ai  titolari   e
responsabili del trattamento dell'importanza degli obblighi  previsti
dal presente decreto; 
    c) espressione di pareri nei casi previsti dalla legge; 
    d) rilascio, su richiesta dell'interessato,  di  informazioni  in
merito all'esercizio dei diritti previsti dal presente decreto e,  se
del caso, cooperazione, a tal fine, con le autorita' di controllo  di
altri Stati membri; 
    e) trattazione dei reclami proposti  da  un  interessato,  da  un
organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'articolo
40 e compimento delle indagini sull'oggetto del  reclamo,  informando
il reclamante dello  stato  e  dell'esito  delle  indagini  entro  un
termine ragionevole, in particolare ove  siano  necessarie  ulteriori
indagini o un coordinamento con un'altra autorita' di controllo; 
    f) supporto agli interessati nella proposizione dei reclami; 
    g)  accertamento  della  liceita'  del   trattamento   ai   sensi
dell'articolo 13 e  informazione  all'interessato  entro  un  termine
ragionevole dell'esito della verifica ai sensi del comma 3  di  detto
articolo, o dei motivi per cui non e' stata effettuata; 
    h) collaborazione, anche tramite scambi di informazioni,  con  le
altre autorita' di controllo e attivita' di assistenza reciproca,  al
fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente decreto; 
    i) verifica degli sviluppi tecnologici e sociali  che  presentano
un interesse, se ed in quanto incidenti  sulla  protezione  dei  dati
personali,   in    particolare    l'evoluzione    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; 
    l) prestazione di consulenza in  merito  ai  trattamenti  di  cui
all'articolo 24; 
    m) contribuzione alle attivita' del comitato di cui  all'articolo
68 del regolamento UE; 
  3. Ai fini di cui al comma 1 sono attribuiti al Garante i  seguenti
poteri: 
    a) svolgere  indagini  sull'applicazione  del  presente  decreto,
anche sulla base di informazioni ricevute da  un'altra  autorita'  di
controllo o da un'altra  autorita'  pubblica.  Lo  svolgimento  delle
indagini e' disciplinato dalle disposizioni del Codice; 
    b) ottenere, dal titolare del trattamento e dal responsabile  del
trattamento,  l'accesso  a  tutti  i  dati  personali   oggetto   del
trattamento e a tutte le informazioni  necessarie  per  l'adempimento
dei suoi compiti; 
    c) rivolgere  avvertimenti  al  titolare  del  trattamento  o  al
responsabile del trattamento  in  ordine  alle  possibili  violazioni
delle norme del presente decreto; 
    d) ingiungere al titolare del trattamento o al  responsabile  del
trattamento  di  conformare  i  trattamenti  alle  disposizioni   del
presente decreto, se del caso, con specifiche modalita' ed  entro  un
determinato termine, ordinando  in  particolare  la  rettifica  o  la
cancellazione di dati personali o la limitazione del  trattamento  ai
sensi dell'articolo 12; 
    e)  imporre  una  limitazione   provvisoria   o   definitiva   al
trattamento, incluso il divieto e il blocco dello stesso; 
    f)  promuovere  la  segnalazione  riservata  di  violazioni   del
presente decreto; 
    g) denunciare i reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle funzioni; 
    h) predisporre annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta,
da trasmettere al Parlamento e al  Governo,  ai  sensi  dell'articolo
154, comma 1, del Codice e da mettere a  disposizione  del  pubblico,
della Commissione europea e del comitato di cui all'articolo  68  del
regolamento UE, in cui puo' figurare un  elenco  delle  tipologie  di
violazioni notificate e di sanzioni imposte. 
  4. I poteri di cui al comma 3 sono esercitati nei modi, nelle forme
e con le garanzie previste dalla legge. 
  5. Le funzioni e i poteri di cui ai commi 2  e  3  sono  esercitati
senza spese per l'interessato o per il responsabile della  protezione
dati. Il Garante non provvede in ordine alle richieste manifestamente
infondate  o  inammissibili  in  quanto  ripropongono,  senza   nuovi
elementi, richieste gia' rigettate. 
  6. Il Garante non e' competente in ordine al controllo del rispetto
delle  norme  del  presente  decreto,  limitatamente  ai  trattamenti
effettuati dall'autorita' giudiziaria nell'esercizio  delle  funzioni
giurisdizionali,  nonche'  di   quelle   giudiziarie   del   pubblico
ministero. 
 
          Note all'art. 37: 
              Il testo  dell'art.  154  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a  quanto  previsto  da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio e in conformita' al  presente  codice,  ha  il
          compito di: 
                a) controllare se i trattamenti sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
                b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano; 
                c)  prescrivere  anche  d'ufficio  ai  titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'art. 143; 
                d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'art. 143,  e  di  adottare  gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali; 
                e) promuovere la sottoscrizione di  codici  ai  sensi
          dell'art. 12 e dell'art. 139; 
                f)   segnalare   al   Parlamento   e    al    Governo
          l'opportunita'  di  interventi  normativi  richiesti  dalla
          necessita' di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche  a
          seguito dell'evoluzione del settore; 
                g) esprimere pareri nei casi previsti; 
                h)  curare  la  conoscenza  tra  il  pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati; 
                i)  denunciare  i  fatti  configurabili  come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
                l) tenere il registro dei trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37; 
              m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
          e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30  aprile
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 
              2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la
          funzione  di  controllo  o   assistenza   in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali  prevista  da  leggi   di
          ratifica di  accordi  o  convenzioni  internazionali  o  da
          regolamenti comunitari e, in particolare: 
                a)  dalla  legge  30  settembre  1993,  n.   388,   e
          successive modificazioni, di  ratifica  ed  esecuzione  dei
          protocolli e  degli  accordi  di  adesione  all'accordo  di
          Schengen e alla relativa convenzione di applicazione; 
                b) dalla legge 23 marzo 1998,  n.  93,  e  successive
          modificazioni, di ratifica ed esecuzione della  convenzione
          istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol); 
                c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio,  del
          13 marzo 1997, e dalla legge 30  luglio  1998,  n.  291,  e
          successive modificazioni, di ratifica ed  esecuzione  della
          convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale; 
                d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000  del  Consiglio,
          dell'11 dicembre 2000, che istituisce  l'«Eurodac»  per  il
          confronto  delle  impronte  digitali   e   per   l'efficace
          applicazione della convenzione di Dublino; 
                e) nel capitolo IV della  convenzione  n.  108  sulla
          protezione   delle   persone   rispetto   al    trattamento
          automatizzato di dati di carattere  personale,  adottata  a
          Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
          febbraio 1989, n. 98, quale  autorita'  designata  ai  fini
          della cooperazione tra Stati ai sensi  dell'art.  13  della
          convenzione medesima. 
              3.   Il   Garante   coopera   con    altre    autorita'
          amministrative   indipendenti   nello    svolgimento    dei
          rispettivi compiti. A tale  fine,  il  Garante  puo'  anche
          invitare rappresentanti di un'altra autorita' a partecipare
          alle proprie riunioni, o essere invitato alle  riunioni  di
          altra  autorita',  prendendo  parte  alla  discussione   di
          argomenti di comune interesse; puo'  richiedere,  altresi',
          la collaborazione di  personale  specializzato  addetto  ad
          altra autorita'. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri  e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice. 
              5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge,
          il parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine
          di quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta.
          Decorso  il  termine,  l'amministrazione   puo'   procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
          esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il termine
          di  cui  al  presente  comma,  tale  termine  puo'   essere
          interrotto per una sola volta e il parere deve essere  reso
          definitivamente entro venti giorni  dal  ricevimento  degli
          elementi  istruttori   da   parte   delle   amministrazioni
          interessate. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti   emessi   dall'autorita'
          giudiziaria in relazione a  quanto  previsto  dal  presente
          codice  o  in  materia  di  criminalita'   informatica   e'
          trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.».