Art. 38 
 
                        Assistenza reciproca 
 
  1. Il Garante  coopera  con  la  Commissione  europea  al  fine  di
contribuire alla coerente applicazione  del  diritto  dell'Unione  in
materia di protezione dei dati personali, scambia con le autorita' di
controllo degli altri Stati membri le  informazioni  utili  e  presta
assistenza reciproca al fine  di  attuare  e  applicare  il  presente
decreto in maniera coerente, e di cooperare efficacemente  con  loro.
L'assistenza reciproca comprende le richieste di  informazioni  e  le
misure di controllo, quali le richieste di effettuare  consultazioni,
ispezioni e indagini. 
  2. Il Garante adotta, con proprio provvedimento, le misure  di  cui
all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento UE. 
  3. Le richieste di assistenza sono conformi alle modalita'  di  cui
all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento UE. 
  4. Il Garante non puo' rifiutare di dare  seguito  alla  richiesta,
salvo che sia incompetente o l'intervento richiesto violi il  diritto
interno o dell'Unione europea. 
  5. Il Garante osserva  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  61,
paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento UE.