Art. 108 
 
Anticipazione  delle  risorse  in  favore  di   province   e   citta'
                            metropolitane 
 
  1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre  2015,
n. 210 e' sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino  alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Citta'
metropolitane, sono confermate le  modalita'  di  riparto  del  fondo
sperimentale di riequilibrio provinciale gia'  adottate  con  decreto
del Ministro dell'interno 4 maggio 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  145  del  23  giugno  2012.  Al  fine  di   assicurare
l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno  2020
la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla
ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire  si  provvede
annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla
revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle  Citta'
metropolitane,   i   trasferimenti   erariali    non    oggetto    di
fiscalizzazione, corrisposti dal  Ministero  dell'interno  in  favore
delle province appartenenti alla Regione  siciliana  e  alla  regione
Sardegna, sono determinati in base  alle  disposizioni  dell'articolo
10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.» 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  a  euro  58.293.889  nel
2020 si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse
recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'articolo
          1 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              «128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche'  commi  da
          40  a  45  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.   262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
          dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
          Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
          necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
          compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
          procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
          60 del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          riscossa tramite modello F24.3.  Con  cadenza  trimestrale,
          gli importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono
          riversati  dalla  stessa  Agenzia  ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai  fini   della
          successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
          cui l'Agenzia delle entrate  non  riesca  a  procedere,  in
          tutto o in  parte,  al  recupero  richiesto  dal  Ministero
          dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua
          direttamente all'entrata del bilancio  dello  Stato,  dando
          comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.»