Art. 117 
 
Disposizioni in  materia  di  anticipo  del  finanziamento  sanitario
  corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari. 
 
  1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere  del
CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato: 
    a) a concedere alle regioni a statuto ordinario  e  alla  Regione
siciliana anticipazioni con riferimento al livello del  finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento  ordinario  della  quota
indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per  la
Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento
della spesa  sanitaria.  Per  le  regioni  che  risultano  adempienti
nell'ultimo  triennio  rispetto  agli  adempimenti   previsti   dalla
normativa  vigente,   la   misura   della   citata   erogazione   del
finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento.  Le  medesime
percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019
per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali
accantonate. Sono  rideterminate  di  conseguenza  le  somme  di  cui
all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge  23  dicembre
2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020; 
    b) a trasferire alle  regioni  il  finanziamento  destinato  agli
interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento  destinato  al
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il
finanziamento destinato agli  istituti  zooprofilattici  sperimentali
per l'anno 2020, nelle misure indicate  nella  proposta  al  CIPE  di
riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo  2020,
rep. atti 55/CSR; 
    c) a  trasferire  alle  regioni,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e  ferme  restando  le  verifiche   del   Comitato   permanente   per
l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  sui  progetti
presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero  delle
somme in caso di verifica negativa dei  medesimi  progetti  a  valere
sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli  esercizi  successivi,
il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per  gli
obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure  indicate  nella
proposta al CIPE di riparto del Ministero  della  salute  su  cui  e'
stata raggiunta l'Intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota  residua
del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario  nazionale  per
gli anni 2018 e 2019; 
    d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita',  all'Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro  nazionale
sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per  l'anno  2020
nell'ambito degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale  nelle
misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della
salute su cui e' stata  raggiunta  l'Intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep.atti 56/CSR  e  il
100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito
degli  obiettivi  del  piano  sanitario  nazionale,  nelle  more  del
perfezionamento dei procedimenti previsti  ai  fini  dell'accesso  al
finanziamento e fermi restando  eventuali  recuperi  a  valere  sulle
somme  spettanti  negli  esercizi  successivi  in  caso  di   mancato
perfezionamento dei citati procedimenti; 
    e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un  importo  fino
al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno  2020  assegnato
con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
nelle more della relativa delibera del CIPE. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   ai
trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti  delle  disponibilita'  di
cassa  ed  e'  autorizzato   ad   effettuare   eventuali   necessarie
compensazioni ovvero recuperi a  valere  sulle  risorse  a  qualunque
titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli  esercizi
successivi. 
  3. Per l'anno 2020, in deroga a  quanto  disposto  all'articolo  3,
comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  le   regioni
garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi  sanitari  regionali,
entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione
incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione,  a
valere su risorse proprie dell'anno,  destina  al  finanziamento  del
proprio servizio sanitario regionale. 
  4. Al fine di far fronte alle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonche'  per  assicurare  al
Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidita'   necessaria   allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive.  I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni  agli  enti
del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della  data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  Servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  le  finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il
suddetto periodo. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
fino al 31 dicembre 2020. 
  4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed  esigibili,  vantati
nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale   in
conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi  dell'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non
certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  possono  essere
ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  solo  a
seguito di  notificazione  della  cessione  all'ente  debitore  e  di
espressa accettazione da parte di esso. L'ente  debitore,  effettuate
le  occorrenti  verifiche,  comunica  al  cedente  e  al  cessionario
l'accettazione  o  il  rifiuto  della  cessione  del  credito   entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  della   notificazione,   decorsi
inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la
cessione  dei  crediti,  anche  se  certificati  mediante  la  citata
piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con
l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie
cedute. L'ente debitore non  risponde  dei  pagamenti  effettuati  al
cedente prima della notificazione dell'atto di cessione. 
  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i  cui
enti del Servizio sanitario  nazionale  a  seguito  della  situazione
straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni
per prestazioni professionali,  possono  chiedere  con  deliberazione
della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il  7
luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di
liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo  le  modalita'
stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115,comma 2, a valere
sulle risorse  della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  alle
regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale»  di
cui all'articolo 115, comma 1. 
  6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non  comportano
la disponibilita' di risorse aggiuntive per  le  regioni  ne'  per  i
relativi  enti  sanitari  e  consentono  esclusivamente  di  superare
temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti  di  spese
per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio  regionale
per  costi  gia'  iscritti  nei  bilanci  degli  enti  sanitari,  non
costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,comma 17,  della
legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e  sono  concesse  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,
le regioni  e  le  province  autonome  e  i  relativi  enti  sanitari
eseguono, per quanto di rispettiva competenza,  le  dovute  scritture
contabili  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   al   decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  La  quota  del  risultato  di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita'  e'
applicata al bilancio di previsione anche da parte  delle  regioni  e
delle province autonome in disavanzo di amministrazione. 
  7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai  sensi
del comma 5 e' corredata di  un'apposita  dichiarazione  sottoscritta
dal rappresentante legale dell'ente richiedente  e  dal  responsabile
finanziario del medesimo  ente  contenente  l'elenco  dei  debiti  da
pagare con l'anticipazione,come  qualificati  al  medesimo  comma  5,
redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica
per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  8.  L'anticipazione  e'  concessa  entro   il   24   luglio   2020,
proporzionalmente  alle  richieste  di  anticipazione  pervenute   e,
comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il
relativo rimborso predisposte dalle regioni.  Eventuali  risorse  non
richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali
non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica
positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in materia sanitaria di cui  all'articolo  12  dell'Intesa  raggiunta
presso la Conferenza permanente per i rapporti  fra  lo  Stato  e  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  il  23  marzo
2005, dell'idoneita' e  della  congruita'  delle  misure  legislative
regionali,  di   copertura   del   rimborso   dell'anticipazione   di
liquidita',  maggiorata   dei   relativi   interessi.   Tali   misure
legislative sono approvate dalle regioni entro il 15  luglio  2020  e
sono preliminarmente  sottoposte,  corredate  di  puntuale  relazione
tecnica che ne dimostri la sostenibilita'  economico-finanziaria,  al
citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020. 
  9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a  rate
costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata
fino a un massimo di 30 anni o  anticipatamente  in  conseguenza  del
ripristino della normale gestione della liquidita',  alle  condizioni
di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma  2.
La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio  2022  e  non
oltre il 31 ottobre di ciascun anno.  Dalla  data  dell'erogazione  e
sino alla data di decorrenza dell'ammortamento  saranno  corrisposti,
il giorno lavorativo bancario antecedente  tale  data,  interessi  di
preammortamento. Il tasso di interesse  da  applicare  alle  suddette
anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei  Buoni  Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della
pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. 
  10.  Le  regioni  provvedono  entro  dieci  giorni  dalla  relativa
acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di  liquidita'  agli
enti sanitari che provvedono all'estinzione  dei  debiti  di  cui  al
comma  5  entro  i   successivi   sessanta   giorni   dall'erogazione
dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria  accentrata  presso
la regione questa provvede entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione
dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di  sua  competenza.  Il
mancato pagamento dei debiti entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili  e  comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  La  Cassa
depositi e prestiti verifica, attraverso la  piattaforma  elettronica
di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo
comma  e,  in  caso  di  mancato  pagamento,  puo'  chiedere  per  il
corrispondente  importo,  la  restituzione   dell'anticipazione.   Il
rappresentante  legale  dell'ente  richiedente  e   il   responsabile
finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti,  al
Tavolo  di  verifica  per  gli  adempimenti  apposita   dichiarazione
sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti. 
  11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta  ai
sensi del contratto di anticipazione,  alle  scadenze  ivi  previste,
ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base
dei dati comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.,  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero
a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  68  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «68.  Al  fine  di   consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
              a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
          6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi  da
          2  a  6,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
              b)   la    misura    dell'erogazione    del    suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
              c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
          positiva  degli  adempimenti  regionali  e'  fissata  nelle
          misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
          alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
          all'erogazione nella misura del 97 per cento e  per  quelle
          che accedono all'erogazione nella misura del 98  per  cento
          ovvero in misura superiore. All'erogazione di  detta  quota
          si provvede a seguito dell'esito  positivo  della  verifica
          degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e  dalla
          presente legge; 
              d) nelle more dell'espressione  dell'intesa,  ai  sensi
          delle norme vigenti, da parte della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano  sulla  ripartizione  delle
          disponibilita'   finanziarie   complessive   destinate   al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
              e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali
          recuperi necessari, anche a carico delle somme a  qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; 
              f) sono autorizzate, a  carico  di  somme  a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'articolo  12,  comma  3,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale di  cui  all'articolo  18,  comma  7,  dello
          stesso decreto legislativo n. 502 del  1992,  e  successive
          modificazioni.  I  predetti  importi  sono   definiti   dal
          Ministero  della  salute   d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.» 
              - Si riporta il testo del comma 34-bis dell' articolo 1
          della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
              «34-bis.  Per  il  perseguimento  degli  obiettivi   di
          carattere prioritario e di rilievo nazionale  indicati  nel
          comma 34 le  regioni  elaborano  specifici  progetti  sulla
          scorta di linee guida proposte  dal  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali  ed  approvate  con
          Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. La Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della sanita',  individua
          i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le  quote  a
          tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale  ai  sensi
          del comma 34. Le regioni impegnate  nei  Piani  di  rientro
          individuano i progetti da realizzare in  coerenza  con  gli
          obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
          ammissione  al  finanziamento  e'  valida  per   le   linee
          progettuali attuative del Piano  sanitario  nazionale  fino
          all'anno 2008. A  decorrere  dall'anno  2009,  il  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          su proposta del Ministro del lavoro, della salute  e  delle
          politiche sociali, d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, provvede a  ripartire  tra
          le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
          ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della  propria
          delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
          a titolo di finanziamento della quota indistinta  di  Fondo
          sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
          le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento  dell'importo
          complessivo annuo  spettante  a  ciascuna  regione,  mentre
          l'erogazione del  restante  30  per  cento  e'  subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro  del  lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati dalle  regioni,  comprensivi  di  una  relazione
          illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno  precedente.
          Le  mancate  presentazione  ed  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento ed il recupero,  anche
          a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,  dell'anticipazione  del  70  per  cento   gia'
          erogata. A decorrere dall'anno 2013,  il  predetto  acconto
          del 70 per cento  e'  erogato  a  seguito  dell'intervenuta
          intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote  vincolate
          per  il  perseguimento   degli   obiettivi   di   carattere
          prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34. » 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: 
              «Articolo  3  (Pagamenti  dei  debiti  degli  enti  del
          servizio sanitario nazionale-SSN) 
              1. - 6. Omissis 
              7. A decorrere dall'anno 2013  costituisce  adempimento
          regionale - ai fini e  per  gli  effetti  dell'articolo  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma  24,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135   -
          verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui
          all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
          l'erogazione, da parte della regione  al  proprio  Servizio
          sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno  il
          90% delle somme che la regione incassa  nel  medesimo  anno
          dallo  Stato  a  titolo  di  finanziamento   del   Servizio
          sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
          valere   su   risorse   proprie   dell'anno,   destina   al
          finanziamento del proprio servizio sanitario  regionale.  A
          decorrere  dall'anno  2015  la  predetta   percentuale   e'
          rideterminata al valore del 95  per  cento  e  la  restante
          quota deve essere erogata al servizio  sanitario  regionale
          entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo  23
          giugno 2011, n. 118 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 4. 
              -  Il  testo  dell'articolo  8-quinquies  del   decreto
          legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 4. 
              - Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 115. 
              La legge 30 aprile 1999, n. 130  recante  «Disposizioni
          sulla cartolarizzazione dei crediti»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111. 
              - Il testo del comma 17 dell'articolo 3 della legge  24
          dicembre  2003,  n.  350  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 62. 
              - Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo  23
          giugno 2011, n. 118 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 116. 
              - Il citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
          2011, n. 172. 
              -  Il  testo  del   comma   1   dell'articolo   7   del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 115. 
              -  Il  testo  degli  articoli  21  e  55  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 116.