Art. 118 ter 
 
Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali  in  caso  di
  pagamento mediante domiciliazione bancaria. 
 
  1.  Gli  enti  territoriali  possono,  con  propria  deliberazione,
stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote  e  delle
tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali,  applicabile
a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad  adempiere
mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento
su conto corrente bancario o postale.