Art. 118 quater 
 
Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,
                               n. 208 
 
  1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  quinto  periodo,  la  parola:  «2019»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2020»; 
  b) il sesto periodo e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  346  dell'articolo  1
          della  citata  legge  28  dicembre  2015,  n.   208,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «346. Al fine di governare e di  gestire  il  ruolo  di
          «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il  2019,
          al comune di Matera non si applicano, fino al  31  dicembre
          2019, le norme di contenimento delle spese  per  l'acquisto
          di beni e di servizi nonche', fino  al  31  dicembre  2020,
          quelle limitative delle assunzioni di personale, con  forme
          contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  30  luglio  2010,  n.  122,   e
          successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
          necessario  allo  svolgimento  dell'evento.  Fino   al   31
          dicembre 2020, il comune  di  Matera  puo'  autorizzare  la
          corresponsione al personale non  dirigenziale  direttamente
          impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
          limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
          compensi   per   prestazioni   di   lavoro    straordinario
          effettivamente rese, oltre i limiti previsti  dall'articolo
          14  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
          personale del comparto 'Regioni-Autonomie  locali'  del  1º
          aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  81
          alla Gazzetta Ufficiale  n.  95  del  24  aprile  1999.  E'
          altresi'  consentita  l'instaurazione  di  un  rapporto  di
          lavoro  dirigenziale   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo  110,  comma  1,  del  testo  unico  di   cui
          aldecreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  anche  in
          deroga alle percentuali ivi previste.Le  spese  di  cui  al
          presente   comma   non    concorrono    alla    definizione
          dell'ammontare della riduzione della spesa di personale  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e  successive  modificazioni.  Per  garantire
          l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del  comune
          di Matera e' autorizzata la spesadi 500.000 euro per l'anno
          2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2017
          al 2020.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.