Art. 102 
 
 
                       Inibizione di siti web 
 
  1. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e  dei  tabacchi,  ordina  ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli  operatori  che
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o  servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme  vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software  relativi  a  procedure  tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 
  ((1-bis. L'ordine di  cui  al  comma  1  puo'  riguardare  anche  i
prodotti  accessori  ai  tabacchi  da  fumo  quali  cartine,  cartine
arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati
a taglio fino  per  arrotolare  le  sigarette,  di  cui  all'articolo
62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui  all'articolo  62-quater  del
medesimo testo unico.)) 
  2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono  gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni  del  direttore
generale  le  modalita'  degli  adempimenti  previsti  dal   presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e  tempistiche  ivi  previste  comporta   l'irrogazione,   da   parte
dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli,   ((della   sanzione
amministrativa pecuniaria)) da 30.000 a  180.000  euro  per  ciascuna
violazione  accertata.   La   pubblicazione   ((nel   sito   internet
istituzionale  dell'Agenzia))  degli  ordini  e   dei   provvedimenti
sanzionatori  ha  valore  di  notifica.   Decorsi   quindici   giorni
dall'ordine di cui al comma 1, in  caso  di  mancato  ottemperamento,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento
finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento  di  alcun
indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti  ((dalle
predette disposizioni)) sui procedimenti sanzionatori gia' avviati  e
non ancora conclusi.