Art. 97 bis 
 
              Due per mille per associazioni culturali 
 
  1. Per l'anno  finanziario  2021,  con  riferimento  al  precedente
periodo d'imposta, ciascun contribuente puo'  destinare  il  due  per
mille della propria imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  a
favore di un'associazione culturale iscritta in  un  apposito  elenco
istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti  i  requisiti  e  i  criteri  per  l'iscrizione  o  la
cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche'
le cause e le modalita' di revoca  o  di  decadenza.  I  contribuenti
effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in  sede
di  dichiarazione  annuale   dei   redditi   ovvero,   se   esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione
di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata
ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo
sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il  riparto  e  la
corresponsione delle  somme  spettanti  alle  associazioni  culturali
sulla  base  delle  scelte  operate  dai  contribuenti,  in  modo  da
garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione,  nonche'  le
ulteriori   disposizioni   applicative   del   presente   comma.   La
corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel  limite  massimo
di 12 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  12  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.