Art. 112 
 
Fondo comuni ricadenti  nei  territori  delle  province  di  Bergamo,
  Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa 
 
  1. In  considerazione  della  particolare  gravita'  dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle  province  di
cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile  2020,  n.
23,  nonche'  i  comuni  dichiarati  zona  rossa,   sulla   base   di
provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per  almeno
trenta  giorni  consecutivi,  e'  istituito   presso   il   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in favore dei predetti comuni. Con decreto del Ministero
dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' disposto il riparto del contributo di
cui al primo periodo sulla base della popolazione residente. I comuni
beneficiari devono destinare le risorse di cui al periodo  precedente
ad interventi di sostegno di carattere economico e  sociale  connessi
con  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19.  All'onere  derivante  dal
presente articolo, pari a 200 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.