Art. 100 
 
        Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682  e  683,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche  alle  concessioni
lacuali e  fluviali,  ivi  comprese  quelle  gestite  dalle  societa'
sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto  legislativo  23
luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione  e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi  i
punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto  la  gestione
di strutture turistico  ricreative  in  aree  ricadenti  nel  demanio
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio
dell'utilizzazione. 
  2. All'articolo 03 del decreto-  legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e'
sostituito  dal  seguente:  «2.1)  per  le  pertinenze  destinate  ad
attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto  1.3)».  Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono  comunque  fatti
salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore  delle
presenti disposizioni. 
  3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e  di  zone  del
mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con  effetto
a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Le somme  per
canoni relative a concessioni demaniali marittime  di  cui  al  primo
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle  dovute  a  decorrere
dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere  dal  2021  -  con
quelle  da  versare  allo  stesso  titolo,  in  base  alla   medesima
disposizione, in rate annuali costanti per la  residua  durata  della
concessione. Gli enti gestori provvedono  al  ricalcolo  delle  somme
dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri  dal  1°
gennaio 2007  fino  al  31  dicembre  2019,  effettuando  i  relativi
conguagli, con applicazione delle modalita' di compensazione  di  cui
al secondo periodo. 
  4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo  annuo  del  canone  dovuto  quale
corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e  pertinenze  demaniali
marittime  con  qualunque  finalita'  non  puo',   comunque,   essere
inferiore a euro 2.500. 
  5. Nelle more  della  revisione  e  dell'aggiornamento  dei  canoni
demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677,  lettera  e)
della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  sospesi  fino  al  15
dicembre 2020 i procedimenti amministrativi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci  i  relativi
provvedimenti gia'  adottati  oggetto  di  contenzioso,  inerenti  al
pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
riscossione coattiva, nonche'  di  sospensione,  revoca  o  decadenza
della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: 
    a)   le   concessioni   demaniali   marittime    per    finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle  inerenti
alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti  o
i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei  criteri  per  il
calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre  1993,  n.  494,  ivi  compresi  i   procedimenti   di   cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione  e  la
gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano
quando siano in corso procedimenti penali inerenti  alla  concessione
nonche'  quando  il  concessionario  o  chi  detiene  il  bene  siano
sottoposti a  procedimenti  di  prevenzione,  a  misure  interdittive
antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159. 
  7. Al fine di ridurre  il  contenzioso  relativo  alle  concessioni
demaniali marittime  per  finalita'  turistico-ricreative  e  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il  calcolo  dei
canoni  ai  sensi  dell'articolo  03,  comma  1,  lettera   b),   del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data
di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti  giudiziari
o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da parte del concessionario, mediante versamento: 
    a) in un'unica soluzione, di un importo, pari  al  30  per  cento
delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia'  versate  a
tale titolo; 
    b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un  importo
pari  al  60  per  cento  delle  somme  richieste  dedotte  le  somme
eventualmente gia' versate a tale titolo. 
  8. La domanda per accedere alla definizione di cui al  comma  7  e'
presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 e'
versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima
rata, se rateizzato. 
  9. La liquidazione e  il  pagamento  nei  termini  assegnati  degli
importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7  costituisce  a  ogni
effetto  rideterminazione  dei  canoni  dovuti  per   le   annualita'
considerate. 
  10. La presentazione della domanda nel termine di cui  al  comma  8
sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui  al  comma
7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti  di
decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del  canone.  La  definizione  dei  procedimenti   amministrativi   o
giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero  importo  dovuto,
se in un'unica soluzione,  o  dell'ultima  rata,  se  rateizzato.  Il
mancato pagamento di una rata entro sessanta  giorni  dalla  relativa
scadenza comporta la decadenza dal beneficio. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.