Art. 102 
 
                          Siti oscuramento 
 
  1. L'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  nell'esercizio  delle
proprie funzioni nei settori dei giochi e  dei  tabacchi,  ordina  ai
fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero  ai  gestori  di
altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli  operatori  che
forniscono servizi telematici o di  telecomunicazione,  la  rimozione
delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o  servizi,
secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme  vigenti
nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche
la messa a disposizione di software  relativi  a  procedure  tecniche
atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. 
  2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo  di
inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono  gestori
o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni  del  direttore
generale  le  modalita'  degli  adempimenti  previsti  dal   presente
articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'
e  tempistiche  ivi  previste  comporta   l'irrogazione,   da   parte
dell'Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie da  30.000  a  180.000  euro  per  ciascuna
violazione accertata. La pubblicazione sul sito  istituzionale  degli
ordini e  dei  provvedimenti  sanzionatori  ha  valore  di  notifica.
Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma  1,  in  caso  di
mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  adotta
ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito,  senza
riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono  offerti
altri beni o servizi. 
  3. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli  effetti  prodotti  dalla
norma abrogata sui  procedimenti  sanzionatori  gia'  avviati  e  non
ancora conclusi.