Art. 65 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. I fondi di cui all'articolo 89, comma 1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, istituiti nello stato di previsione del Ministero
della cultura, sono incrementati per l'anno 2021 di 47,85 milioni  di
euro per la  parte  corrente  e  di  120  milioni  di  euro  per  gli
interventi in conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo
di parte corrente e' destinata a riconoscere un  contributo  a  fondo
perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi  dell'infezione
da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo. 
  2. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
della cultura, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «105 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «125 milioni di euro per l'anno 2021». 
  4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «e  per  il  cinquanta  per  cento  ai
produttori di fonogrammi,  anche  tramite  le  loro  associazioni  di
categoria  maggiormente  rappresentative»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «e per il restante cinquanta per cento,  in  parti  uguali,
tra produttori di fonogrammi e gli artisti  interpreti  o  esecutori,
anche tramite le imprese che svolgono  attivita'  di  intermediazione
dei  diritti  connessi  al  diritto  d'autore,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; 
    b) il comma 2 e' abrogato; 
  ((b-bis) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. Entro il 31 dicembre di ogni  anno,  la  Societa'  italiana
degli autori ed editori (SIAE) trasmette al Ministero  della  cultura
il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute
per la gestione delle attivita' di  cui  ai  medesimi  commi  nonche'
l'elenco dei soggetti beneficiari del  riparto  dei  compensi  con  i
relativi importi. 
  3-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti abilitati a
ripartire il compenso di cui all'articolo 71-septies  trasmettono  al
Ministero della cultura e alla  Societa'  italiana  degli  autori  ed
editori (SIAE) il rendiconto  dettagliato  della  destinazione  delle
somme e della relativa ripartizione in favore dei beneficiari nonche'
delle spese sostenute in quanto strettamente  connesse  all'attivita'
di ripartizione. Al fine di favorire  l'economicita',  l'efficacia  e
l'efficienza delle attivita'  di  ripartizione  di  cui  al  presente
articolo e di ridurne le spese  di  gestione,  la  Societa'  italiana
degli  autori  ed  editori  (SIAE)  definisce  modelli  e  procedure,
approvati dal Ministero della cultura,  relativi  alle  attivita'  di
ripartizione, che  consentono  altresi'  alla  medesima  Societa'  la
verifica della necessita' e della congruita' delle spese rendicontate
e delle eventuali somme accantonate o comunque  non  distribuite.  La
Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE)  puo'  procedere  a
verifiche amministrativo-contabili, anche a campione,  per  accertare
la regolarita' dei dati rendicontati e  puo'  disporre  il  reintegro
degli importi  detratti  a  copertura  di  spese  di  gestione  o  di
eventuali accantonamenti, al fine della successiva ripartizione tra i
beneficiari. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione di
cui  al  presente  comma  determina  per  i   soggetti   inadempienti
l'impossibilita' di partecipare alle successive ripartizioni  nonche'
l'obbligo di restituzione degli importi  complessivi  ricevuti  dalla
Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori  (SIAE).  La  Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) riferisce al Ministero  della
cultura sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma».)) 
  5. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, sono altresi' stabiliti: 
  a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate  presso  la
Cineteca nazionale possono essere considerate  rispettivamente  opere
fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in  via
permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
  b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a)
con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare  con  tali
cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della  cultura
cinematografica; 
  c) le modalita' con le quali la Cineteca nazionale, per i  fini  di
cui all'articolo 27, lettere da a) a e), puo' svolgere proiezioni  in
sala  delle  opere  depositate  o  iniziative  dirette  a  realizzare
raccolte di opere o  a  diffonderle  su  piattaforme  telematiche  di
apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni
all'accesso e senza  possibilita'  per  gli  utenti  di  scaricare  i
contenuti; 
  d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative  di  cui
al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e  di
digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute
dalla Cineteca nazionale, nonche' i casi in cui essa, in  riferimento
alle opere depositate presso  di  essa,  e'  esclusa  dagli  obblighi
inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della  legge  22
aprile 1941, n. 633, in quanto  istituto  di  tutela  del  patrimonio
culturale»;)) 
    a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Quota parte dei contributi automatici, ai sensi  e  per  le
finalita' di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione  III  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, e' destinata  agli  autori  del  soggetto,  agli
autori della sceneggiatura, agli autori della musica  e  ai  registi,
secondo quanto previsto nel decreto di  cui  all'articolo  25,  comma
1.»; 
    b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: «d-bis)  i  requisiti  e  le  modalita'  di  erogazione  dei
contributi di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo.». 
  6. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo  viaggiante  e
delle attivita' circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i soggetti che esercitano le attivita' di cui  all'articolo
1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari  di  concessioni  o  di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di  quanto  stabilito  dall'articolo  4,  comma  3-quater,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  sono  esonerati,
dal 1° gennaio 2021 al ((31 dicembre 2021)), dal pagamento del canone
di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27  dicembre
2019, n. 160. 
  7. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal
comma 6, e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di ((12,95 milioni)) di euro
per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati
si provvede con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ((previa
intesa in sede di)) Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro il 30 settembre 2021.  Nel  caso  in  cui  ricorra  la
condizione  prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato. 
  8. All'articolo  1,  comma  590,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, le parole «e il finanziamento  attribuibile  a
ciascuna delle fondazioni non puo' essere superiore alla quota di  20
milioni di euro» sono soppresse. 
  9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le  parole  «150  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «220
milioni». 
  ((10. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  pari  a  290,8
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 286,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 4,3 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))