Art. 15 
 
Procedura di autorizzazione alla protezione nazionale  transitoria  e
  relative limitazioni - Art. 8 del regolamento UE n. 33/2019 
 
  1. Conformemente all'art. 8 del  regolamento  (UE)  n.  33/2019,  a
decorrere dalla data di trasmissione della domanda di protezione alla
Commissione europea di cui all'art. 10, comma 1,  il  Ministero  puo'
concedere ad una denominazione una protezione  nazionale  transitoria
su richiesta del richiedente. 
  2. Per la finalita' di cui  al  comma  1  il  richiedente  presenta
apposita domanda al Ministero, tramite la  regione,  corredata  dalla
dichiarazione con la quale si esonera espressamente il Ministero e la
regione da qualunque responsabilita' presente  e  futura  conseguente
alla  protezione  nazionale   transitoria,   in   caso   di   mancato
accoglimento della domanda di protezione della denominazione da parte
della  Commissione  europea.   Detta   responsabilita'   ricade   sul
richiedente  e  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della   protezione
transitoria in questione. 
  3.  La  regione,  previa  valutazione  della  documentata  domanda,
trasmette la stessa al  Ministero  corredandola  del  proprio  parere
favorevole, ai fini dell'intesa di cui all'art. 32,  comma  3,  della
legge. 
  4. Il Ministero valuta la richiesta e, se  del  caso,  accorda  con
decreto la protezione nazionale transitoria, che entra in vigore solo
successivamente  all'emanazione   del   decreto   di   autorizzazione
dell'autorita' o organismo di controllo incaricato della verifica del
rispetto del disciplinare di produzione della specifica denominazione
e  di  approvazione  del  relativo  piano  dei  controlli,  ai  sensi
dell'art.  64  della  legge.  Lo  stesso  decreto  di  autorizzazione
transitoria e' comunque applicabile per  le  produzioni  vitivinicole
derivanti da una determinata campagna vendemmiale, a  condizione  che
entri  in  vigore  antecedentemente  all'inizio  di   tale   campagna
vendemmiale (1° agosto di ciascun anno). La stessa autorizzazione  e'
eventualmente  da  intendersi  prorogata  fino   all'adozione   della
decisione di protezione ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n.
1308/2013. 
  5. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
autorizzazione della protezione nazionale transitoria, nei termini di
cui al comma 4, il nome oggetto di protezione puo' essere  utilizzato
solo dagli operatori assoggettati al  sistema  di  controllo  per  le
produzioni vitivinicole conformi al relativo disciplinare. 
  6.  L'elenco   delle   autorizzazioni   di   protezione   nazionale
transitoria e i relativi decreti sono pubblicati  sul  sito  internet
del Ministero. 
  7. Per assicurare la protezione nazionale transitoria le competenti
autorita' applicano per analogia  le  disposizioni  previste  per  la
protezione nell'Unione europea dagli articoli 100, paragrafo 3, 102 e
103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall'art. 90 del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 e  delle  relative  norme  applicative  dell'Unione
europea e nazionali. 
  8. Le misure adottate con l'autorizzazione di cui al  comma  4  non
incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali. 
  9. La protezione nazionale transitoria cessa alla data  in  cui  e'
adottata una decisione  di  protezione  ai  sensi  dell'art.  99  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la  domanda  e'
ritirata.