Art. 35 
 
Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di  Stato
  COVID-19 nel Registro nazionale aiuti,  della  presentazione  della
  dichiarazione  IMU  anno  di  imposta  2021  e  della   Commissione
  consultiva tecnico-scientifica e del  Comitato  prezzi  e  rimborso
  operanti  presso  l'Agenzia  italiana  del  farmaco((,  nonche'  in
  materia di  validita'  dell'iscrizione  nell'elenco  nazionale  dei
  soggetti idonei alla nomina  a  direttore  generale  delle  aziende
  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti  del
  Servizio sanitario nazionale e in materia di durata in carica della
  Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori)) 
 
  1. Con riferimento agli aiuti  non  subordinati  all'emanazione  di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque   denominati,   ovvero   subordinati    all'emanazione    di
provvedimenti di  concessione  o  di  autorizzazione  alla  fruizione
comunque denominati il cui importo non e' determinabile nei  predetti
provvedimenti,  ma  solo  a   seguito   della   presentazione   della
dichiarazione resa a fini fiscali  nella  quale  sono  dichiarati,  i
termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza: 
    a) dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  al  31
dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; 
    b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono  prorogati  al  31
dicembre 2023. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla  registrazione  nel
Registro nazionale degli aiuti Stato, nonche' nei registri  aiuti  di
Stato SIAN-Sistema  Informativo  Agricolo  Nazionale  e  SIPA-Sistema
Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai
sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della  Commissione
europea del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final,  recante  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni. 
  3. All'articolo 31-octies, comma 1, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, le parole «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, ((commi 769 e  770)),
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa  all'anno  di  imposta
2021 e' differito al 31 dicembre 2022. 
  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2022». 
  ((5-bis. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le  parole:  «30  giugno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5-ter. Con riferimento  all'esigenza  di  definire  i  procedimenti
concernenti  le   istanze   di   indennizzo   presentate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 501, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,
all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  le
parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  del  31  maggio
          2017, n. 115 (Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
          funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di  Stato,
          ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
          2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni): 
              «Art 10  (Registrazione  degli  aiuti  non  subordinati
          all'emanazione di provvedimenti di concessione).  -  1.  Ai
          fini dei controlli previsti dal presente decreto, gli aiuti
          individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti
          di concessione o di autorizzazione alla fruizione  comunque
          denominati si intendono  concessi  e  sono  registrati  nel
          Registro   nazionale   aiuti   nell'esercizio   finanziario
          successivo a quello della fruizione da parte  del  soggetto
          beneficiario.   Gli   aiuti   fiscali    aventi    medesime
          caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel
          Registro nazionale aiuti, ai  fini  del  presente  decreto,
          nell'esercizio   finanziario   successivo   a   quello   di
          presentazione della dichiarazione fiscale nella quale  sono
          dichiarati. Con riferimento agli aiuti di cui  al  presente
          comma, per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il
          Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione
          quella in cui e'  effettuata  la  registrazione  dell'aiuto
          individuale. 
              2. Agli  adempimenti  di  cui  al  comma  1  provvedono
          l'Agenzia delle  entrate,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli,   l'ente   previdenziale   o   assistenziale   di
          pertinenza, ovvero gli altri soggetti  competenti  preposti
          alla fase di fruizione degli aiuti di cui al medesimo comma
          1. Il presente  articolo  si  applica  a  tutti  gli  aiuti
          individuali di cui al comma 1  i  cui  presupposti  per  la
          fruizione si verificano a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del presente regolamento  e,  relativamente  agli
          aiuti fiscali, a quelli i cui presupposti per la  fruizione
          si verificano dal periodo d'imposta successivo a quello  in
          corso al 31 dicembre 2017. 
              3. I soggetti  di  cui  al  comma  2,  ove  necessario,
          adottano  disposizioni  per  l'opportuna  informazione  dei
          destinatari degli aiuti  previsti  al  comma  1  e  per  le
          eventuali comunicazioni da parte di questi ultimi  ai  fini
          del rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo. 
              4. Per gli aiuti de minimis  e  gli  aiuti  de  minimis
          SIEG,  l'impossibilita'  di  registrazione  dell'aiuto  per
          effetto   del    superamento    dell'importo    complessivo
          concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis
          pertinente determina l'illegittimita' della fruizione. 
              5. Le informazioni di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
          lettere d), e)  ed  f),  per  la  registrazione  dell'aiuto
          individuale sono specificate con il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 8, comma 4. 
              6. Con riferimento agli obblighi di  registrazione  dei
          regimi di aiuti e degli aiuti  ad  hoc  che  prevedono  gli
          aiuti individuali di cui al comma  1,  il  termine  per  la
          relativa registrazione e' pari a sessanta giorni decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  norma  primaria,
          ovvero del provvedimento di  attuazione,  che  consente  la
          fruizione dell'aiuto  individuale  da  parte  del  soggetto
          beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi
          di aiuti e di aiuti  ad  hoc  subordinati  alla  preventiva
          comunicazione  ovvero  alla   notifica   alla   Commissione
          europea,   deve   intervenire   entro   sessanta    giorni,
          rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale  del
          regime di  aiuti  o  dell'aiuto  ad  hoc  alla  Commissione
          europea    ovvero     dalla     data     di     ricevimento
          dell'autorizzazione da parte della medesima del  regime  di
          aiuti o aiuto ad  hoc  notificato.  La  registrazione  deve
          intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto
          individuale. 
              7. Il presente articolo si applica anche agli aiuti  di
          Stato e agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di
          provvedimenti  di  concessione  o  di  autorizzazione  alla
          fruizione  comunque  denominati  il  cui  importo  non   e'
          determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a  seguito
          della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
          nella quale sono dichiarati.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31-octies,  del
          decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31-octies  (Responsabilita'  per  l'inadempimento
          degli obblighi previsti dall'articolo 52,  comma  7,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  risoluzione  delle
          controversie  internazionali).  -  1.   In   considerazione
          dell'incremento  del  numero  di  aiuti  individuali   alle
          imprese e dei soggetti  concedenti  gli  aiuti,  anche  per
          effetto delle misure eccezionali e  transitorie  attivabili
          nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  a
          sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza  da
          COVID-19, e tenuto  conto  dell'esigenza  di  procedere  al
          tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare
          e mitigare gli effetti della crisi, in deroga  all'articolo
          52, comma 7, terzo periodo, della legge 24  dicembre  2012,
          n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del regolamento di  cui
          al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio
          2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e
          il 31 dicembre  2023,  l'inadempimento  degli  obblighi  di
          registrazione  degli  aiuti  di  Stato  di  cui  al  citato
          articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non  comporta
          responsabilita'   patrimoniale   del   responsabile   della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. 
              2. Al  fine  di  definire  modalita'  semplificate  per
          l'inserimento degli  aiuti  di  Stato  di  natura  fiscale,
          contributiva e assicurativa nel  Registro  nazionale  degli
          aiuti di Stato e di razionalizzare il  relativo  regime  di
          responsabilita', sono apportate le necessarie modifiche  al
          regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo
          52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il
          31 dicembre 2022. 
              3. All'articolo  29,  comma  7,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) le parole: "vigenti convenzioni contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle  seguenti:
          "vigenti  convenzioni  contro  le  doppie  imposizioni  sui
          redditi,"; 
                b) dopo le parole: "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono
          inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del
          Consiglio,  del  10  ottobre  2017,  attuata  con   decreto
          legislativo  10  giugno  2020,  n.  49,  e  al  fine  della
          definizione delle procedure  amichevoli  interpretative  di
          carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle  entrate
          adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,". 
              4. All'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo
          e' aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte  o  le
          maggiori imposte  sono  dovute  in  esecuzione  di  accordi
          conclusi con le autorita' competenti degli Stati  esteri  a
          seguito  delle  procedure   amichevoli   interpretative   a
          carattere generale previste  dalle  Convenzioni  contro  le
          doppie imposizioni sui redditi, gli  interessi  di  cui  al
          periodo precedente si applicano a decorrere dalla data  dei
          predetti accordi".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 769 e 770,
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): 
              «1. - 768. Omissis 
              769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di  cui
          al  comma   759,   lettera   g),   devono   presentare   la
          dichiarazione  o,  in  alternativa,  trasmetterla  in   via
          telematica secondo  le  modalita'  approvate  con  apposito
          decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
          sentita  l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani
          (ANCI), entro il 30 giugno  (386)  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione dell'imposta. La  dichiarazione  ha  effetto
          anche  per  gli  anni  successivi,  sempre   che   non   si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il predetto decreto sono altresi' disciplinati  i  casi  in
          cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme
          le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del  tributo
          per i servizi indivisibili, in  quanto  compatibili.  Nelle
          more dell'entrata in vigore del decreto  di  cui  al  primo
          periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
          di  dichiarazione  di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 ottobre  2012,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del  5  novembre  2012.  In
          ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
          comma 741, lettera c), numeri 3) e  5),  e  al  comma  751,
          terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel  modello  di
          dichiarazione il possesso dei  requisiti  prescritti  dalle
          norme. 
              770. Gli enti di cui al comma 759, lettera  g),  devono
          presentare la dichiarazione, il cui  modello  e'  approvato
          con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione dell'imposta. Si applica il  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          19 novembre 2012, n.  200.  La  dichiarazione  deve  essere
          presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
          decreto di cui al primo periodo, i contribuenti  continuano
          ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  153  del  4  luglio
          2014. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  1,  del
          decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
          Disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose,  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art.  38   (Proroga   della   Commissione   consultiva
          tecnico-scientifica  e  del  Comitato  prezzi  e   rimborso
          operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
          more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  italiana   del
          farmaco  (AIFA),  finalizzata  anche   a   promuovere   gli
          investimenti in ricerca e sviluppo  di  carattere  pubblico
          sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del  PNRR,  e
          comunque fino al 15  ottobre  2022,  restano  in  carica  i
          componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
          (CTS) e del  Comitato  prezzi  e  rimborso  (CPR),  di  cui
          all'articolo 19 del decreto del Ministro  della  salute  20
          settembre 2004, n. 245, nominati con decreto  del  Ministro
          della salute del 20 settembre 2018.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   4,   del
          decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.15,  recante
          disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). - 1.
          All'articolo 9, comma  1,  del  decreto-legge  14  dicembre
          2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          febbraio 2019, n. 12, relativo  alla  possibilita',  per  i
          laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad  un
          corso di formazione di  medicina  generale,  di  concorrere
          agli incarichi oggetto della convenzione  con  il  servizio
          sanitario nazionale, le  parole  "31  dicembre  2021"  sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
              2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relative
          alla possibilita' per i laureati in  medicina  e  chirurgia
          abilitati   di   assumere   incarichi   provvisori   o   di
          sostituzione di medici di medicina generale,  nonche'  alla
          possibilita'  per   i   medici   iscritti   al   corso   di
          specializzazione  in   pediatria,   durante   il   percorso
          formativo,  di   assumere   incarichi   provvisori   o   di
          sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con
          il servizio  sanitario  nazionale,  sono  prorogate  al  31
          dicembre 2022. 
              3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla
          situazione  epidemiologica  conseguente   alla   diffusione
          pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio  delle
          procedure  volte  al  prescritto   aggiornamento   biennale
          dell'elenco nazionale dei soggetti idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario    nazionale,    il    termine    di    validita'
          dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti  iscritti
          nell'elenco pubblicato  sul  sito  internet  del  Ministero
          della salute in data 12 febbraio 2018,  e'  prorogato  fino
          alla pubblicazione, nell'anno 2022,  dell'elenco  nazionale
          aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. 
              3-bis. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al primo periodo, le parole: "Fino al 31  dicembre
          2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31  dicembre
          2022"; 
                b) al secondo periodo, le  parole:  "ai  sensi  degli
          articoli 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai
          sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2019, n. 60". 
              4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma  430,  relativo  all'autorizzazione  ad
          assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana
          del farmaco (AIFA), le parole ",  per  l'anno  2021,"  sono
          sostituite dalle seguenti: ", per gli anni 2021 e 2022,"; 
                b) il comma 431 e'  sostituito  dal  seguente:  "431.
          L'AI-FA puo' prorogare e rinnovare, fino  al  completamento
          delle  procedure  concorsuali  di  cui  al  comma  430   e,
          comunque, non oltre il  30  giugno  2022,  i  contratti  di
          collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro
          il 31 dicembre 2021, nel limite di  30  unita',  nonche'  i
          contratti  di  prestazione  di  lavoro  flessibile  di  cui
          all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel  limite  di
          39 unita'. Ferma restando la durata dei contratti in essere
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          e' fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di  lavoro
          flessibile per le  posizioni  interessate  dalle  procedure
          concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
          una spesa corrispondente alle correlate assunzioni."; 
                c) al comma 432, relativo al divieto  per  l'AIFA  di
          stipulare contratti di lavoro autonomo per il  conferimento
          di incarichi ad esperti e contratti di  lavoro  flessibile,
          le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite
          dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2022"; 
                d) al comma 434, dopo le parole "1.313.892  euro  per
          l'anno 2021" sono inserite le seguenti: "e  1.449.765  euro
          per l'anno 2022". 
              5. Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
          indebitamento  netto   e   di   fabbisogno   recati   dalla
          disposizione  di  cui  al  comma  4,  lettera  d),  pari  a
          1.449.765  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
          corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di  cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa  del
          Ministero della salute. 
              6. All'articolo 42  del  decreto  legislativo  4  marzo
          2014, n. 26, in materia di termini  per  l'applicazione  di
          norme  di  protezione  degli  animali  utilizzati  a   fini
          scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le  parole:  "1°  gennaio  2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025"; 
                b) al comma 2, le parole: "entro il 30  giugno  2016"
          sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni
          anno". 
              7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma  5,  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  in
          materia di conferimento di incarichi  di  lavoro  autonomo,
          anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   a
          dirigenti  medici,  veterinari  e   sanitari   nonche'   al
          personale  del  ruolo  sanitario  del   comparto   sanita',
          collocati  in  quiescenza,  anche  ove  non   iscritti   al
          competente   albo   professionale   in   conseguenza    del
          collocamento   a    riposo,    nonche'    agli    operatori
          socio-sanitari collocati in quiescenza, e' prorogato al  31
          marzo  2022,  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo
          11, comma 1, del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2019,
          n. 60.  Sulla  base  di  uno  schema-tipo  predisposto  dal
          Ministero  della  salute  di  concerto  con  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, le  regioni
          e le province autonome di Trento e di  Bolzano  trasmettono
          mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo
          periodo ai predetti ministeri. 
              8. All'articolo  34,  comma  9,  del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le  parole  "per  l'anno
          2021" sono inserite le seguenti: "e per il primo  trimestre
          dell'anno 2022". 
              8-bis.  All'articolo   18,   comma   1,   alinea,   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  le
          parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
          seguenti: ", 2021 e 2022". 
              8-ter.  All'articolo  38,   comma   1-novies,   secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
          ", 2021 e 2022". 
              8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
          1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
          218,  si  applicano   al   consiglio   di   amministrazione
          dell'Istituto superiore di sanita' decorsi sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto;  il  consiglio  di  amministrazione
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  delibera,  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno
          2012, n. 106, le conseguenti modifiche  allo  statuto.  Con
          successivo decreto del Ministro della salute,  da  adottare
          ai sensi dell'articolo  4,  comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il nuovo consiglio
          di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
          decreto di cui al  secondo  periodo,  resta  in  carica  il
          consiglio  di  amministrazione  nominato  con  decreto  del
          Ministro della salute 2 marzo 2020. 
              8-quinquies. Le disposizioni  del  comma  8-quater  non
          devono comportare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              8-sexies. All'articolo 7,  comma  2,  secondo  periodo,
          della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da  adottare
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "da
          adottare entro il 31 dicembre 2022". 
              8-septies.  All'articolo  48,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 31 luglio 2020, n. 101,  in  materia  di  norme
          fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
          pericoli   derivanti   dall'esposizione   alle   radiazioni
          ionizzanti, le parole: "Entro diciotto mesi dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,". 
              8-octies.  All'articolo  25,  comma  4-novies,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, le parole: "con legge  regionale  nonche'  alla
          sottoscrizione,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   legge   di   conversione   del
          decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,"  sono  sostituite
          dalle   seguenti:    "con    legge    regionale,    emanata
          successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   nonche'   alla
          sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,". 
              8-novies.  Al  fine  di  contrastare  efficacemente   e
          contenere il diffondersi della variante Omicron  del  virus
          SARS-CoV-2, all'articolo  1,  comma  691,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, le  parole:  "31  marzo  2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022". 
              8-decies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno  2022,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della difesa. 
              8-undecies. Al  fine  di  assicurare  l'assistenza  dei
          bambini affetti da malattia oncologica, le risorse  di  cui
          al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,
          n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro  per  l'anno
          2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo  del  presente
          comma, pari a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190. 
              8-duodecies.   All'articolo   38,    comma    1,    del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  le
          parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle  seguenti:
          "30 giugno 2022".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 501, della
          legge 30 dicembre 2018, n.145 (bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2019-2021): 
              «1.-500. Omissis 
              501. Il  FIR  opera  entro  i  limiti  della  dotazione
          finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le
          modalita' di  presentazione  della  domanda  di  indennizzo
          nonche' i piani di riparto delle risorse  disponibili.  Con
          il  medesimo  decreto  e'  istituita  e  disciplinata   una
          Commissione  tecnica   per:   l'esame   delle   domande   e
          l'ammissione all'indennizzo  del  FIR;  la  verifica  delle
          violazioni massive, nonche' della sussistenza del nesso  di
          causalita'  tra  le  medesime  e  il   danno   subito   dai
          risparmiatori; l'erogazione dell'indennizzo  da  parte  del
          FIR.  Le  suddette   verifiche   possono   avvenire   anche
          attraverso  la  preventiva  tipizzazione  delle  violazioni
          massive e la corrispondente identificazione degli  elementi
          oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l'indennizzo
          puo' essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi
          delle procedure di  definizione  delle  istanze  presentate
          entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non
          tassativo,  le  fattispecie  di  violazioni   massive.   Il
          suddetto procedimento non si applica  ai  casi  di  cui  al
          comma 502-bis. La citata  Commissione  e'  composta  da  un
          numero di membri non superiore a quattordici,  in  possesso
          di   idonei   requisiti   di   competenza,    indipendenza,
          onorabilita'  e  probita'.  Con  successivo   decreto   del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono  nominati  i
          componenti della  Commissione  tecnica  e  determinati  gli
          emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di
          1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019,  2020  e
          2021.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante   la
          corrispondente riduzione della dotazione del  FIR.  Qualora
          l'importo dei compensi da attribuire  ai  componenti  della
          Commissione tecnica risulti inferiore  al  predetto  limite
          massimo, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  l'importo  eccedente  confluisce  nel   FIR.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La  domanda
          di   indennizzo,   corredata   di   idonea   documentazione
          attestante i requisiti di cui  al  comma  494,  e'  inviata
          entro il termine di  centottanta  giorni  decorrenti  dalla
          data  individuata  con  apposito   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze.   La   prestazione   di
          collaborazione  nella  presentazione  della  domanda  e  le
          attivita'  conseguenti  non  rientrano  nell'ambito   delle
          prestazioni forensi e non danno luogo a compenso. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 63,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.234 (bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2022  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2022-2024): 
              «1.-62. Omissis 
              63. Per il  completamento  delle  attivita'  del  Fondo
          indennizzo risparmiatori di  cui  alla  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 4  luglio  2019,
          pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  174
          del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 luglio 2022.
          A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  350.000  euro  per
          l'anno 2022. 
              Omissis.».