Art. 41 Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN) 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali: a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico; b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento; c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi; d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto; e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio, effettuano anche attivita' di trasporto del materiale dragato; f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Union europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»; 2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorita' marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attivita' autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi. 1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attivita' annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attivita' non ammissibili devono essere riportati in contabilita' separata.»; b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti: «Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento. 4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalita' di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. Art. 6-quater (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa. 2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa e' obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento. Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante: a) dai proventi principali risultanti dalle attivita' di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo; b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1; c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento. 2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2. 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attivita' accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonche' le modalita' di acquisizione da parte dell'impresa, presso societa' controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5. 4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilita' separata. 5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita' delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta; b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime; c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprieta' o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta. Art. 6-septies (Locazione di navi a scafo nudo). - 1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni; b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacita' connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario; c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario. 2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attivita' di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi). - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, e' conforme a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto. 2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle societa' per le attivita' di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.». 2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49-quinquies: 1) al comma 1, le parole «purche' abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»; b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana puo' essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».