Art. 41 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  regime  fiscale  per  le  navi
  iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667  final
  dell'11  giugno  2020  della  Commissione  europea.  Caso  SA.48260
  (2017/NN) 
 
  1. Al decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  E'  istituito  il  registro  delle  navi  adibite   alla
navigazione   internazionale,   di   seguito   denominato   "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  le
navi che effettuano attivita' di  trasporto  marittimo,  inteso  come
trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un
impianto o una struttura in mare aperto, nonche' quelle che  svolgono
attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto  previsto
dal presente comma, quali: 
          a)  navi  che  forniscono   assistenza   alle   piattaforme
offshore, quali  le  unita'  che  prestano  servizi  antincendio,  di
trasporto di materiali e personale tecnico; 
          b) navi d'appoggio quali le navi che  prestano  servizi  di
rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio
antinquinamento; 
          c)  navi  posacavi   che   effettuano   l'installazione   e
l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi; 
          d) navi da ricerca scientifica  e  sismologica  ovvero  che
effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto; 
          e)  draghe  che,  oltre  alle   attivita'   di   dragaggio,
effettuano anche attivita' di trasporto del materiale dragato; 
          f)  navi  di  servizio  che  forniscono  altre   forme   di
assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino  in  contesti
normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo
dell'Union europea in termini di  protezione  del  lavoro,  requisiti
tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»; 
      2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti: 
        «1-ter.  Ai  fini   istruttori   propedeutici   al   rilascio
dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o
all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una
dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli
orientamenti marittimi,  corredata  dalla  pertinente  documentazione
tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il
rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'
autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla
partenza delle navi. 
        1-quater. Le  attivita'  svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle
draghe iscritti in uno  stato  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto  soltanto
a condizione che  almeno  il  cinquanta  per  cento  delle  attivita'
annuali delle navi costituisca  trasporto  marittimo  e  soltanto  in
relazione a tali  attivita'  di  trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi
derivanti da attivita' di trasporto marittimo e quelli  derivanti  da
altre  attivita'  non  ammissibili   devono   essere   riportati   in
contabilita' separata.»; 
    b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  6-ter   (Estensione   delle   agevolazioni   fiscali   e
contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi  battenti
bandiera di  Stati  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4,  6  e  9-quater,  si
applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti
aventi stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 162 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, che  utilizzano  navi  iscritte  nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio  economico   europeo   adibite   esclusivamente   a   traffici
commerciali internazionali in relazione alle attivita'  di  trasporto
marittimo o alle attivita' assimilate di cui all'articolo 1, comma 1. 
      2. Per l'accesso ai benefici  di  cui  agli  articoli  4,  6  e
9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su  istanza  delle
imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1-ter, in  apposito  elenco  tenuto  presso  il
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili.  Le
Amministrazioni che  applicano  gli  sgravi  fiscali  o  contributivi
accedono in via telematica all'elenco di cui  al  presente  comma  al
fine di effettuare le verifiche sui beneficiari. 
      3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  a  condizione
che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e  3  e
che siano rispettate  le  disposizioni  concernenti  la  composizione
minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento. 
      4. L'esonero dal  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione  che
sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto
disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. 
      5. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
modalita' di costituzione, alimentazione e aggiornamento  dell'elenco
di cui al comma 2. 
       Art. 6-quater (Quota minima  di  navi  iscritte  nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e
9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei  registri
degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo
ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico  europeo  costituiscano  almeno  il  25   per   cento   del
tonnellaggio della flotta dell'impresa. 
      2. Qualora la quota di tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo della flotta dell'impresa  sia  inferiore  o
pari al 60 per cento, fermo restando il limite  minimo  previsto  dal
comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare  tale  quota.
Qualora la  quota  di  tonnellaggio  di  cui  al  primo  periodo  sia
superiore al 60 per cento, l'impresa e'  obbligata  esclusivamente  a
garantire che la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei
registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico
europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento. 
       Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1. La  disposizione
di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in  relazione  al  reddito
derivante: 
        a) dai proventi  principali  risultanti  dalle  attivita'  di
trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di
biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di
passeggeri, dalla  locazione  di  cabine  nel  contesto  del  viaggio
marittimo e dalla vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il  consumo
immediato a bordo; 
        b) dallo svolgimento delle attivita' assimilate a  quelle  di
trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1; 
        c) dallo svolgimento delle attivita' accessorie derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per
cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si
applica alla quota eccedente il 50 per cento. 
      2.  I  proventi  dei  contratti  non  collegati  al   trasporto
marittimo, quali  l'acquisizione  di  autovetture,  bestiame  e  beni
immobili,   costituiscono   proventi   non   ammissibili   ai    fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2. 
      3. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le
attivita' accessorie di cui  al  comma  1,  lettera  c),  nonche'  le
modalita' di acquisizione  da  parte  dell'impresa,  presso  societa'
controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate,
dei servizi a  terra,  come  le  escursioni  locali  e  il  trasporto
parziale su strada, inclusi nel  pacchetto  di  servizi  complessivo,
fermo quanto previsto dal comma 5. 
      4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi  1  e  2
devono essere differenziati e tenuti in contabilita' separata. 
      5.  Alle  operazioni  fra  le  societa',  il  cui  reddito   e'
determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma  2,  e
le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello  Stato,  si
applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di
mercato di cui all'articolo 9  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. 
       Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1.  Le
previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attivita' delle
navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una delle
seguenti condizioni: 
        a) se le navi  sono  noleggiate  a  tempo  o  a  viaggio  con
attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il  beneficiario
conta nella propria flotta anche navi per cui  assicura  la  gestione
tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno  il  20  per
cento del tonnellaggio della flotta; 
        b) la quota di navi noleggiate a tempo o a  viaggio  che  non
sono registrate in  uno  stato  appartenente  allo  Spazio  economico
europeo non supera il 75 per  cento  della  flotta  del  beneficiario
ammissibile al regime; 
        c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario
battente  bandiera  di  Stati  appartenenti  allo  Spazio   economico
europeo. 
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6-quater,  nei
casi di cui al comma 1  il  beneficiario  e'  tenuto  a  mantenere  o
aumentare la quota di navi  di  proprieta'  o  locate  a  scafo  nudo
battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto  al  totale
della propria flotta. 
       Art. 6-septies (Locazione di navi  a  scafo  nudo).  -  1.  Le
previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle
attivita' di locazione a  scafo  nudo  nel  rispetto  delle  seguenti
condizioni: 
        a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati  a  un
periodo massimo di tre anni; 
        b) l'attivita' di locazione a scafo  nudo  corrisponde  a  un
eccesso temporaneo di capacita'  connessa  ai  servizi  di  trasporto
marittimo del beneficiario; 
        c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a
essere gestito dal beneficiario. 
      2.  Le  condizioni  di  cui  al  comma  1  non   si   applicano
all'attivita' di locazione a scafo nudo posta in essere tra  soggetti
appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno  Stato  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo. 
       Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi). -  1.
Il livello degli  aiuti  concessi  in  relazione  all'iscrizione  nel
Registro  internazionale  e  all'annotazione   nell'elenco   di   cui
all'articolo 6-ter, comma 2, e'  conforme  a  quanto  previsto  dagli
orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato  ai  trasporti
marittimi relativamente al massimale dell'aiuto. 
      2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi  di
sicurezza sociale dei marittimi e  la  riduzione  dell'imposta  sulle
societa' per le attivita' di  trasporto  marittimo  sono  il  livello
massimo di aiuto autorizzato.». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da  6-ter
a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  come
introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di  euro
per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1  milioni
di  euro  a  decorrere   dall'anno   2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa
europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre  2012,  n.
234. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49-quinquies: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «purche'  abitualmente   e   non
occasionalmente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  su  base
temporanea o occasionale»; 
      2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.
All'esercizio della professione di istruttore professionale  di  vela
si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto  legislativo
9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo o svizzeri,  nonche'  l'articolo  49
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
per i cittadini di Paesi terzi.»; 
    b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo  periodo
e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  verifica  del  requisito   della
conoscenza  della  lingua  italiana  puo'  essere   effettuata   solo
successivamente al riconoscimento  del  brevetto  o  della  qualifica
professionale di cui  alla  lettera  d)  o  al  riconoscimento  della
qualifica professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206.  Si  prescinde  dal  requisito  di  competenza  nella
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».