(Trattato-art. 19)
                             Articolo 19 
 
                     Tributi e diritti doganali 
 
1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i  beni,  i  redditi  ed  le
altre proprieta' appartenenti ad EUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi
forma di tassazione diretta. 
 
2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte  di
EUROGENDFOR per uso ufficiale sono  esenti  dall'imposta  sul  volume
d'affari e da altre forme di tassazione indiretta. 
 
3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte
di EUROGENDFOR e' esente dal pagamento dei dazi doganali e  da  altre
forme di tassazione indiretta. 
 
4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da
tasse di immatricolazione ed automobilistiche. 
 
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  non  si  applicano  alle
Forze EGF. 
 
6. Gli acquisti  e  le  importazioni  di  carburanti  e  lubrificanti
necessari per gli usi ufficiali di EUROGENDFOR sono  esenti  da  dazi
doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzione non si  applica
agli acquisti ed alle importazioni effettuati  dalle  Forze  EGF  nel
loro territorio. 
 
7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime  di  esenzione
fiscale o per cui e' previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni
del presente articolo, possono  essere  soltanto  ceduti  o  posti  a
disposizione  di  una  parte  terza,  a  titolo  gratuito  o   dietro
pagamento,  secondo  le  condizioni  stabilite  dalla  Parte  che  ha
concesso l'esenzione o il rimborso. 
 
8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad  alcuna  esenzione  da
tasse e diritti che costituiscono il  corrispettivo  dei  servizi  di
pubblica utilita'. 
 
9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o
diritti  di  qualsiasi  natura  per  la  fornitura  di  materiali  ed
equipaggiamenti militari.