Articolo 20 Privilegi individuali 1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risieda stabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino dello stesso, puo', al momento del primo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivo e per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dallo Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo a motore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, o acquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzione dall'imposta sul volume d'affari. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro del personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personale interessato dovra' presentare una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro un anno dalla data del suo primo ingresso. 4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essere riesportati liberamente. 5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membro dell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra, sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorso nello Stato ospitante.