(Trattato-art. 20)
                             Articolo 20 
 
                        Privilegi individuali 
 
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che
non risieda stabilmente nello Stato ospitante, ne' sia  un  cittadino
dello stesso, puo',  al  momento  del  primo  ingresso  per  assumere
servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivo e  per
un massimo di due spedizioni  -  importare  dallo  Stato  dell'ultima
residenza o dallo Stato di appartenenza i suoi effetti personali e le
sue masserizie, incluso un veicolo a motore, in regime  di  esenzione
doganale e senza versare altre imposte indirette, o  acquistare  tali
articoli di importo consistente nello Stato  ospitante  in  esenzione
dall'imposta sul volume d'affari. 
 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad  un
membro del personale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un
anno. 
 
3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni   del   presente
articolo, il membro del personale interessato dovra'  presentare  una
domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro un anno dalla data
del suo primo ingresso. 
 
4. l beni che sono importati in regime  di  esenzione  ai  sensi  del
comma 1 possono essere riesportati liberamente. 
 
5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e  quelli  registrati  in  un
altro Stato membro dell'UE, per un massimo di un veicolo per  ciascun
membro  del  personale  di  cui  sopra,  sono  esenti  da  tasse   di
immatricolazione ed automobilistiche, durante  il  periodo  trascorso
nello Stato ospitante.