(Trattato-art. 21)
                             Articolo 21 
 
      Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi 
 
1. I locali e gli edifici  di  EUROGENDFOR  saranno  inviolabili  sul
territorio delle Parti. 
 
2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali  e  negli
edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante
EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF.  Tale  consenso
sara' presunto in caso di calamita' naturale,  incendio  o  qualsiasi
altro evento che richieda l'adozione immediata di misure  di  tutela.
In altri casi, il Comandante EGF  o,  ove  possibile,  il  Comandante
della Forza EGF, esaminera' con  attenzione  qualsiasi  richiesta  di
autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti per entrare  nei
locali  e  negli  edifici,  senza  pregiudicare  gli   interessi   di
EUROGENDFOR. 
 
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno  inviolabili.  L'inviolabilita'
degli archivi si estendera' a tutti gli atti,  la  corrispondenza,  i
manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti,  i
dati informatici, i file informatici o qualsiasi  altro  supporto  di
memorizzazione dati appartenente o detenuto da  EUROGENDFOR,  ovunque
siano ubicati nel territorio delle Parti.